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I dettagli sulla "regolarizzazione 2012"

08/09/2012

Il decreto contiene anche i requisiti reddituali del datore di lavoro e altre indicazioni operative

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri, 7 settembre, il decreto del ministro dell’Interno del 29 agosto 2012 che fornisce tutti i dettagli riguardo la procedura per la dichiarazione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Allo stesso tempo è stata emanata anche una circolare congiunta del ministero dell’Interno e del ministero del Lavoro con le indicazioni operative.
La circolare precisa che le dichiarazioni di regolarizzazione possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
Il decreto del 29 agosto scorso definisce invece, oltre agli elementi forniti sinora, anche i requisiti reddituali necessari per la presentazione della domanda da parte dei datori di lavoro, nonché la modalità per pagare i sei mesi arretrati di tasse e contributi richiesti per portare a termine la regolarizzazione dopo la presentazione della domanda.
-L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Per quanto riguarda gli adempimenti dopo la presentazione della domanda, il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989). All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di regolarizzazione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.

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Pubblicato il: Sabato, 08 Settembre 2012 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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