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Emergenza Ucraina, in Gazzetta Ufficiale il DPCM sulla protezione temporanea

16/04/2022

Il Decreto regola anche situazioni particolari di cittadini ucraini che erano in Italia prima della guerra

È stato pubblicato il 15 aprile 2022 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 che disciplina la protezione temporanea in Italia per le persone fuggite dall’Ucraina a causa della guerra. Ne dà notizia il portale interministeriale Integrazione Migranti .
La protezione temporanea è riconosciuta a:

- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e loro familiari;

-apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

-apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

A queste persone viene rilasciato dalle Questure un permesso di soggiorno valido un anno, prorogabile per un altro anno, che consente l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza. Tra le altre cose, il DPCM prevede espressamente che l’iscrizione al SSN, con la scelta del medico di base o del pediatra, è possibile sin dalla presentazione della richiesta di protezione temporanea.
ll titolare di protezione temporanea può chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della protezione temporanea. Chi ha già chiesto la protezione internazionale può chiedere anche la protezione temporanea, ma se questa gli viene riconosciuta è sospeso l’esame della domanda di protezione internazionale. Chi ottiene la protezione internazionale non può accedere alla protezione temporanea.
Il DPCM regola anche due situazioni particolari di cittadini ucraini che erano in Italia prima dell’invasione. Quelli con una pratica pendente per l’emersione del 2020 potranno tornare in Ucraina, prestare soccorso ai familiari, quindi rientrare in Italia. Quelli che, dopo il 24 febbraio 2022, hanno chiesto la cittadinanza italiana, sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.  (foto: ministero dell'Interno)

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022

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Pubblicato il: Sabato, 16 Aprile 2022

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