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Domande di ricongiungimento familiare

30/10/2008

Dal prossimo 5 novembre entreranno in vigore le nuove disposizioni sui ricongiungimenti familiari. Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande già inviate.

Dal prossimo 5 novembre entreranno in vigore le nuove disposizioni sui ricongiungimenti familiari. Ricordiamo in estrema sintesi le novità: 1) il genitore a carico da ricongiungere non deve avere altri figli nel paese di provenienza. Se il genitore ha più di 65 anni con figli presenti nel paese di provenienza questi non devono essere in grado di sostenere il genitore per gravi motivi di salute. 2) il reddito che si deve dimostrare di percepire deve essere pari ad almeno l'importo dell’assegno sociale annuo (per il 2008 euro 5.142,67) aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto non deve essere inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo. Una circolare del ministero dell’Interno del 28/10/2008 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano anche alle domande già inviate. Ciò significa che coloro che saranno convocati dallo sportello unico a partire dal 5 novembre dovranno attestare di essere in possesso dei nuovi requisiti.

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Pubblicato il: Martedì, 23 Dicembre 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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