20/05/2014
La direttiva entrerà in vigore il 21 maggio 2014 e intende garantire l’applicazione delle norme UEDistacco lavoratori dell’Unione europea
E’ stata approvata nello scorso mese di aprile ed entrerà in vigore il 21 maggio 2014 la Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione. L’attuale direttiva relativa al distacco (96/71/CE) reca misure di salvaguardia per tutelare i diritti dei lavoratori distaccati e impedire il dumping sociale. La nuova direttiva di applicazione è nata dall’esigenza di garantire che tali norme siano applicate più efficacemente nella pratica, soprattutto in alcuni settori come le costruzioni e il trasporto merci su strada, nei quali le cosiddette “società di comodo” (senza attività economica reale nel loro paese di origine) utilizzano distacchi fittizi per eludere le leggi nazionali in materia di sicurezza sociale e condizioni di lavoro. Si tratta nel complesso di norme che andranno a vantaggio non solo dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro, che saranno meglio informati quando assumeranno persone provenienti da un altro paese dell’UE. Nel 2012, 6,6 milioni di cittadini dell'UE, pari al 3,1% dei lavoratori dell'Unione, vivevano e lavoravano in uno Stato membro diverso dal proprio. Altri 1,2 milioni di persone vivevano in un Paese dell'UE, ma lavoravano in un altro.
Si segnala che le nuove norme, pur riguardano solo il distacco dei cittadini dell’UE, dovrebbero avere in Italia effetti anche sui cittadini non UE, in quanto le norme della direttiva 96/71/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 25.02.2000 n. 72, si applicano anche al distacco da imprese stabilite in uno Stato non comunitario.
La nuova direttiva di applicazione, infatti, ha per obiettivo quello di eliminare gli ostacoli esistenti alla libera circolazione dei lavoratori, tra i quali la scarsa consapevolezza delle norme UE da parte dei datori di lavoro sia pubblici che privati e le difficoltà incontrate dai lavoratori distaccati nell'ottenere informazioni e assistenza negli Stati membri ospitanti. Per superare questi ostacoli e prevenire ogni forma di discriminazione, la direttiva:
- sensibilizza maggiormente i lavoratori e le imprese rispetto ai loro diritti e obblighi per quanto riguarda i termini e le condizioni di occupazione;
- migliora la cooperazione fra autorità nazionali competenti in materia di distacco (obbligo di rispondere alle richieste di assistenza da parte delle autorità competenti di altri Stati membri; un termine di due giorni lavorativi per rispondere alle richieste urgenti di informazioni e un termine di 25 giorni lavorativi per le richieste non urgenti);
- precisa la definizione di “distacco”, aumentando in tal modo la certezza del diritto per i lavoratori distaccati e i prestatori di servizi e intervenendo nel contempo nei confronti delle “società di comodo” che utilizzano il distacco per eludere la legge;
- definisce le responsabilità degli Stati membri nel verificare il rispetto delle norme stabilite dalla direttiva del 1996 (gli Stati membri designano autorità preposte all'applicazione della legge specificamente incaricate di verificare il rispetto delle norme; gli Stati membri nei quali i prestatori di servizi sono stabiliti devono adottare le necessarie misure di vigilanza e di applicazione);
- richiede alle imprese che distaccano lavoratori di:
1) designare una persona di contatto che sia in collegamento con le autorità preposte all'applicazione della legge,
2) dichiarare la loro identità, il numero di lavoratori da distaccare, le date di inizio e di fine del distacco, l’indirizzo del luogo di lavoro e la natura dei servizi,
3) tenere a disposizione documenti di base quali i contratti di lavoro, le buste paga e i fogli di presenza dei lavoratori distaccati;
- migliora l’applicazione dei diritti e il trattamento delle denunce, prescrivendo che sia gli Stati membri ospitanti che quelli di origine garantiscano che i lavoratori distaccati, con il sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre parti interessate, possano presentare denunce e adottare azioni legali e/o amministrative nei confronti dei propri datori di lavoro qualora i loro diritti non siano rispettati;
- garantisce che le sanzioni amministrative e le ammende imposte ai prestatori di servizi da uno Stato membro in seguito all'inosservanza delle prescrizioni della direttiva del 1996 possano essere applicate o recuperate in un altro Stato membro. Le sanzioni per inosservanza della direttiva devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.