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Discriminazione diretta

11/08/2008

La direttiva 2000/43/CE mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica

La direttiva 2000/43/CE mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. La Corte di Giustizia delle Comunità europee, rammentando la finalità della suddetta direttiva, in una recente sentenza afferma che la dichiarazione resa da un datore di lavoro nell'ambito di una procedura di assunzione di non assumere dipendenti di una determinata origine etnica ("alloctoni") - in quanto la clientela non consente agli stessi l'accesso alla propria abitazione privata durante i lavori - possa configurare una discriminazione diretta, anche in mancanza di un denunciante identificabile che affermi di essere stato vittima di tale discriminazione. La Corte, inoltre, nel pronunciarsi sulla questione relativa all'inversione dell'onere della prova, sostiene che incombe al datore di lavoro fornire la prova di non aver violato il principio della parità di trattamento. Relativamente all'adeguatezza delle sanzioni in caso di una politica di assunzione discriminatoria, la Corte afferma, altresì, che esse possono consistere nella constatazione della discriminazione da parte del giudice competente accompagnata da un adeguato rilievo pubblicitario, ovvero nell'ingiunzione rivolta al datore di lavoro di porre fine alla pratica discriminatoria, o ancora nella concessione di un risarcimento dei danni in favore dell'organismo che ha avviato il procedimento. (unar)

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Pubblicato il: Martedì, 07 Ottobre 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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