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Diritto al matrimonio per gli irregolari

16/07/2010

Sospesa l’espulsione di una cilena senza permesso di soggiorno che intendeva sposare un italiano

Il Giudice di Pace di Trento ha sospeso recentemente il procedimento espulsivo a carico di una cittadina cilena cui erano state impedite le pubblicazioni di matrimonio e ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale. La cittadina cilena, priva di titolo di soggiorno, si è vista negare il diritto a contrarre matrimonio con un cittadino italiano in virtù del proprio status di irregolare.

Il quadro giuridico
Con la Legge 94/2009, il legislatore italiano ha introdotto il reato di clandestinità, contenuto nell'art 10 bis D.lgs 286/98 ed ha altresì modificato l'articolo 116 del codice civile e l'art. 6 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 286/98, prevedendo l'obbligo di richiedere l'esibizione dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno del cittadino straniero al fine di celebrare il matrimonio e di consentire le pubblicazioni.

Il ricorso
In sede di ricorso contro l'espulsione la ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale, che è stata accolta dal competente Giudice di Pace rinviando gli atti alla Corte Costituzionale. Il giudice pone in evidenza la natura di diritto fondamentale del diritto a contrarre matrimonio e pertanto ne sottolinea il carattere di universalità, ricordando come tale diritto possa essere esercitato indipendentemente dalla regolarità del soggiorno e dalla cittadinanza. Il giudice ricorda in particolare come la versione precedente all'entrata in vigore della Legge 94/2009 dell'art 116 codice civile comma 1, richiedendo il solo nulla osta al matrimonio, rispondesse pienamente alla necessità di tutela dell'ordine pubblico. L'attuale versione del citato articolo 116 del codice civile comporterebbe una esplicita violazione, in contrasto con le norme costituzionali, della tutela del diritto umano fondamentale a contrarre matrimonio in favore di un eccesso nella tutela dell'ordine pubblico in violazione di norme sovraordinate.

Il diritto al matrimonio
La tutela del diritto a formare una famiglia e a contrarre matrimonio, così come l' ingerenza della pubblica autorità a favore dell'ordine pubblico, sono disciplinati dagli art 8 e 12 della CEDU. L'art. 12 della Convenzione Europea su Diritti dell'Uomo stabilisce in particolare che: “uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto”. L'art. 8, secondo comma, della CEDU indica quali debbano essere i limiti all'ingerenza da parte dello Stato nell'esercizio a formare una famiglia stabilendo che: “non può esservi ingerenza della Pubblica Autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

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Pubblicato il: Venerdì, 16 Luglio 2010 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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