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Diritti garantiti anche in attesa del primo permesso

27/02/2007

Lo straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro avrà gli stessi diritti che offre il permesso stesso

Lo straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro avrà gli stessi diritti che offre il permesso stesso. Una direttiva emanata il 20 febbraio scorso dal ministro dell’Interno stabilisce che il lavoratore straniero nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonché di svolgere attività lavorativa, a condizione che: abbia presentato la domanda di rilascio del permesso allo Sportello unico per l’immigrazione entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale; abbia sottoscritto il contratto di soggiorno; sia in possesso del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione e infine che sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato. In Trentino, causa assenza dello sportello unico, non si deve presentare il modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione. Tuttavia la Provincia autonoma di Trento ha di recente sottoscritto un protocollo d'intesa con il ministero dell'Interno per adottare le stesse procedure adottate dallo sportello unico. Ciò significa che quando sarà operativo il nuovo sistema informatizzato per le nuove quote anche in Trentino ci sarà l'obbligo di richiedere il primo rilascio agli sportelli della Provincia per coloro che entreranno con le quote 2007.

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Pubblicato il: Mercoledì, 22 Agosto 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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