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Dimissioni volontarie

18/03/2008

Dal 5 marzo scorso i lavoratori che vorranno dimettersi volontariamente potranno recarsi presso le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, presso i Comuni

Dal 5 marzo scorso i lavoratori che vorranno dimettersi volontariamente potranno recarsi presso le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, presso i Comuni e, nel momento in cui saranno abilitati dal ministero, anche presso sindacati e patronati. Il personale accreditato di questi uffici compilerà un modulo on line del Ministero che il lavoratore dovrà consegnare entro 15 giorni al datore di lavoro. La nuova procedura è stata prevista dalla legge n. 188/2007 e definita dal decreto interministeriale del 21 gennaio scorso; si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti a progetto, ai contratti di collaborazione occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. Il provvedimento s'inserisce nell'attuale quadro normativo quale ulteriore nuova azione di contrasto al lavoro irregolare. L’obiettivo è quello di evitare il fenomeno delle cosiddette lettere di dimissione in bianco. Con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma. (MLC)

La procedura: Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, Centro per l'impiego, Direzione provinciale per lavoro;

Il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e inserisce i dati relativi alla dimissione;

Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15gg);

Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato;

Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro.

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Pubblicato il: Giovedì, 07 Agosto 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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