Vai menu di sezione

“Dichiarazioni sostitutive”

11/01/2013

Fino al 30/6/2013 non si potranno utilizzare autocertificazioni per procedimenti sulla disciplina sull’immigrazione

Una risposta pubblicata sul sito “Linea amica” del governo offre chiarimenti in merito alla domanda sull’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte degli immigrati per i procedimenti disciplinati dal Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 286/98) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99). La risposta precisa che solo a partire dal 1° luglio 2013 sarà possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive da parte degli immigrati perché anche la materia della certificazione relativa alla "disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero" ricadrà nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). “Infatti, - prosegue la risposta - con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cosidetta Legge di stabilità 2013, si è stabilito che fino al 30 giugno 2013 rimarrà in vigore il regime giuridico che prevede per gli immigrati l'impossibilità di utilizzare autocertificazioni per i procedimenti inerenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, come disposto nel comma 388 dell'art. 1 della suddetta Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che rimanda alla Tabella 2 dell'Allegato 2 (riga 21) della stessa Legge”. La Legge di stabilità 2013, tramite una modifica all'art. 17, comma 4-quater del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni con la Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che dal 1 luglio 2013 saranno soppresse all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le parole "fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" e all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, ovvero il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, le parole "fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti".
Pertanto, fino al 30 giugno 2013 i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, e comunque non nei casi in cui l'esibizione o la produzione di specifici documenti derivi da disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, o del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, ovvero il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I certificati da produrre per i procedimenti regolati dal T.U. Immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione saranno rilasciati dalle Amministrazioni competenti con la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione". A partire da luglio 2013 invece gli immigrati potranno produrre autocertificazioni e sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 potranno essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Venerdì, 11 Gennaio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto