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Detrazioni Irpef per figli e coniugi di stranieri

13/09/2007

Gli stranieri che vivono e pagano le tasse in Italia potranno richiedere dal 25-09-2007 le detrazioni Irpef per figli e coniugi a carico...

Gli stranieri che vivono e pagano le tasse in Italia potranno richiedere dal 25-09-2007 le detrazioni Irpef per figli e coniugi a carico. La disposizione è prevista dalla Finanziaria per il 2007 nel regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2007, n. 210. Le regole, valide per ottenere le detrazioni negli anni 2007, 2008 e 2009, variano in base alla provenienza del lavoratore straniero.

I cittadini dell’Unione europea e quelli che hanno aderito all’accordo sullo spazio economico europeo possono presentare un’autocertificazione che dovrà evidenziare il reddito inferiore alla soglia prevista, il mancato beneficio di detrazioni in altri Paesi, il grado di parentela del famigliare e l’indicazione del mese nel quale si sono verificate e sono terminate le condizioni richieste.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per i cittadini non comunitari la documentazione può essere prodotta mediante:

a) l’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;

oppure

b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

oppure

c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Fra le regole da rispettare, il coniuge o i figli o comunque i famigliari a carico dovranno avere redditi inferiori a 2.840,52 euro (compresi anche quelli prodotti oltre confine) e non godere nel Paese di residenza ovvero in nesun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. La documentazione si consegna al datore di lavoro che ne terrà conto nelle trattenute fiscali in busta paga. L'Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, potrà richiedere la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale del Paese di residenza che attesti la sussistenza delle condizioni che sono state autocertificate o dimostrate con la documentazione diplomatica.

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Pubblicato il: Giovedì, 13 Settembre 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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