28/06/2011
In vigore dal 24 giugno scorso, il decreto contiene le nuove regole per il rimpatrio di cittadini non comunitariDecreto legge sui rimpatri
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2011 il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”. Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 giugno, sarà sottoposto all’esame del Parlamento per la conversione entro sessanta giorni, ma è in vigore già dal giorno successivo alla pubblicazione.
Il decreto stabilisce tra l'altro i criteri per ripristinare l’espulsione coattiva immediata delle persone entrate irregolarmente sul territorio dello Stato. Il documento introduce inoltre per la prima volta l’allontanamento coattivo anche per i cittadini comunitari. Fra le novità anche il prolungamento del termine di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione da 6 a 18 mesi.
Vediamo i diversi punti in dettaglio. Per quanto riguarda la libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari, le novità principali introdotte sono le seguenti: la verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno viene determinato non solo attraverso il parametro dell’importo dell’assegno sociale ma anche valutando la situazione complessiva personale dell’interessato; ai famigliari non comunitari del cittadino comunitario che fanno ingresso in Italia non sarà più richiesto il possesso del visto d’ingresso; per l’iscrizione anagrafica, la qualità di familiare del cittadino dell’Ue dovrà essere attestata da “un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno”; i Comuni potranno effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni ostative al soggiorno solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni iniziali; la mancanza dei documenti attestanti il diritto di soggiorno “non costituisce condizione per l’esercizio di un diritto”.
Per quanto riguarda l'allontanamento, il decreto stabilisce che i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona comunitaria da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica. Il provvedimento di allontanamento per tali motivi è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l’urgenza dell’allontanamento perchè l’ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione del consolato italiano nel loro Paese, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico immediatamente eseguito dal questore.
Riguardo le principali novità introdotte per il rimpatrio dei cittadini non comunitari, lo straniero può essere sottoposto ad una procedura di espulsione coattiva immediata nei casi in cui costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero abbia tenuto comportamenti che denotano la volontà di non assoggettarsi alla procedura di rimpatrio (rischio fuga, inosservanza senza giustificato motivo del termine stabilito per la partenza volontaria, violazione di una o più delle misure di garanzia disposte dal Questore per evitare il rischio di fuga, mancata richiesta del termine per la partenza volontaria).
Sul versante dei rimpatri dei cittadini non comunitari il decreto interviene in maniera più determinata. Da una parte viene ridotto a 5 anni il divieto di reingresso in caso di espulsione, viene riconosciuto che il reato di ingresso e soggiorno irregolare, così come il provvedimento di espulsione non possono essere adottati nell’ambito di controlli all’uscita dal territorio e vengono tradotte in multa le conseguenze della violazione dell’ordine di allontanamento del Questore. L’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera è prevista nei soli casi di soggetti pericolosi, ovvero quando sussiste il rischio di fuga, quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, quando lo straniero, senza un giustificato motivo, non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria ed infine quando abbia violato anche una delle misure imposte dal questore ed in tutte le ipotesi di espulsione disposta dal giudice. Quando non ricorrono le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera lo straniero può chiedere al prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria compreso tra 7 e 30 giorni, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito. In questi casi, il questore dispone una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto; b) obbligo di dimora; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica. Il provvedimento è sottoposto alla convalida del giudice di pace e le violazioni sono punite con la multa da 3.000 a 18.000 euro. Infine il Decreto prevede anche un prolungamento di trattenimento presso i CIE per un periodo massimo di 18 mesi. Il trattenimento prolungato avverrà solo nei casi di mancata cooperazione da parte dello straniero al rimpatrio o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi Terzi.