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“Bonus bebè”, ecco a chi spetta

14/04/2015

Il bonus spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017

Sono entrate in vigore le regole per richiedere il cosiddetto “bonus bebè” previsto dalla “legge di stabilità” 2015 (art 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n.190) attuata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015. La legge prevede che per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 alle famiglie spetta un bonus di 960 euro annui, erogato mensilmente. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, viene riconosciuto fino al 3° anno di età del bambino o al 3° anno dall’ingresso in famiglia per i minori adottati.
Per avere diritto al bonus, che sarà versato dall’Inps, il nucleo familiare deve avere un Isee non superiore a 25.000 euro annui. Se l’Isee non supera i 7.000 euro annui, l’importo del bonus raddoppia (ovvero 1.929 euro all’anno). Il bonus spetta anche per i figli di cittadini comunitari e di cittadini non comunitari che siano in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia.
L'assegno è corrisposto dall'Inps, su domanda del genitore convivente con il figlio, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.
La domanda per l'assegno va presentata all'Inps per via telematica secondo modelli che a breve saranno resi disponibili sul sito dell'Istituto. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Se si vuole che l’assegno decorra dal giorno della nascita, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dalla nascita, ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento di attuazione (ovvero entro il 25 luglio). Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni dalla nascita l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio.

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Pubblicato il: Mercoledì, 15 Aprile 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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