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Basta permessi per soggiorni brevi

04/06/2007

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2007 la legge n. 68 del 2007 che abolisce i permessi brevi per visite, affari, turismo e studio...

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2007 la legge n. 68 del 2007 che abolisce i permessi brevi per visite, affari, turismo e studio. Infatti, secondo la legge n. 68 del 2007, entrata in vigore il 2 giugno 2007, per l'ingresso in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno quando il soggiorno abbia una durata non superiore a tre mesi ed avvenga per uno dei seguenti motivi: visite, affari, turismo e studio. Il testo di legge precisa inoltre che il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, ove richiesto. In sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, viene introdotta una dichiarazione di presenza sottoscritta dallo straniero non comunitario quale titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi. Per la dichiarazione sono previste due differenti modalità: nel caso di ingresso da una frontiera esterna all’area Schengen la dichiarazione è resa all'autorità di frontiera; nel caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen la dichiarazione va presentata entro otto giorni al Questore della provincia in cui ci si trova. Le procedure per la dichiarazione di presenza dovranno essere fissate dal ministro dell'interno con apposito decreto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di presenza e salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, è prevista l’espulsione amministrativa. La medesima sanzione si applica anche qualora lo straniero, pur avendo presentato la dichiarazione di presenza, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il termine minore eventualmente stabilito nel visto di ingresso).

LEGGE 28 Maggio 2007, n. 68 Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. ( GU n. 126 del 1-6-2007 )

Art. 1. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. 2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Pubblicato il: Mercoledì, 29 Agosto 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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