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Autocertificazioni, nuova proroga

22/01/2016

Il rinvio di un ulteriore anno è stato stabilito dal Decreto “Milleproroghe” pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2015

La completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle autocertificazioni è stata ulteriormente rinviata al 31 dicembre 2016. Il nuovo rinvio è stato stabilito dal Decreto “Milleproroghe” approvato dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015.
Quindi i cittadini immigrati dovranno attendere ancora un anno per poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive al posto dei certificati previsti espressamente dalle "disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero". A titolo di esempio, la Questura potrà ancora chiedere il certificato del casellario giudiziale, quello per i carichi pendenti, l'iscrizione a un corso di studi o l'iscrizione al Centro per l'Impiego. La parificazione tra straniero e italiano in materia di autocertificazioni è in ogni caso già in atto in relazione a tutti i certificati che non sono richiesti esplicitamente da disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione o dal suo Regolamento di attuazione. In particolare, già a partire dal primo gennaio 2012 per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione. Il Comune non può pertanto, in questi procedimenti, richiedere all’interessato la produzione di documenti attestanti stati, qualità personali e fatti che possono essere reperiti d’ufficio dall’ufficio comunale attraverso una richiesta ad altra Amministrazione.
La piena parificazione tra italiani e stranieri in materia di autocertificazioni doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2013, in base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A gennaio 2013, non essendo ancora state definite le modalità di acquisizione d’ufficio dei dati da parte delle Questure e Prefetture attraverso il collegamento con le diverse banche dati, si era proceduto a un primo rinvio di sei mesi (legge 228/2012), cui sono seguiti una serie di ulteriori rinvii (DPCM 26/6/2013, D.L. n. 150/2013; D.L. 119/2014).

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Pubblicato il: Lunedì, 25 Gennaio 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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