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Assegno di invalidità

01/06/2010

Lo ha stabilito recentemente la Corte costituzionale con una sentenza

La condizione aggiuntiva del possesso della carta di soggiorno è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo che vieta discriminazioni arbitrarie anche nell'ambito della sicurezza sociale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 187 del 26 maggio 2010, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Per effetto della sentenza, la pensione di invalidità civile è dunque erogabile anche agli stranieri regolarmente soggiornanti e non solo a quelli titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, così come ai minori stranieri, in quanto iscritti sul rispettivo titolo di soggiorno.

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Pubblicato il: Martedì, 01 Giugno 2010 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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