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Assegni di maternità

22/04/2011

L'Inps stabilisce 316,25 euro per gli assegni dei Comuni e 1948,88 per quelli dello Stato

Con la circolare n. 69 del 20 aprile 2011 vengono forniti gli importi degli assegni di maternità concessi dai Comuni e di quelli di maternità dello Stato concessi dall’Inps in relazione alle nascite avvenute nel 2011 e agli affidamenti preadottivi e alle adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011. L’importo dell’assegno di maternità rilasciato dai Comuni è di 316,25 euro mensili per complessivi 1.581,25 euro. Il relativo indicatore della situazione economica (ISE o ICEF per il Trentino), con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti, è pari a 32.967,39 euro. Per gli assegni di maternità dello Stato, invece, l’importo è di 1.946,88 euro.
Nella circolare, inoltre, vengono fornite le retribuzioni orarie ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2011, per le lavoratrice italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari.
L’indennità spetta però solo alle lavoratrici in possesso del requisito di 52 settimane di lavoro regolare (anche in altri settori) nei due anni precedenti, oppure 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità. Per settimana di lavoro si intendono almeno 24 ore lavorate. Secondo la legge, sono previsti cinque mesi di astensione dal lavoro, due precedenti e i tre successivi al parto, ma presentando un certificato medico che esclude rischi le lavoratrici possono anche scegliere di lavorare fino a un mese prima del parto e poi rimanere a casa fino al quarto mese successivo.
Le retribuzioni variano a seconda della tariffa oraria e dell’orario del lavoro:

- Euro 6,50 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 7,34
- Euro 7,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,34 e fino a Euro 8,95
- Euro 8,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,95
- Euro 4,72 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

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Pubblicato il: Venerdì, 22 Aprile 2011 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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