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Asilo, sentenza della Corte di Giustizia europea

14/05/2019

La revoca o il diniego dello status di rifugiato per questioni di sicurezza non consentono il rimpatrio in presenza di fondato timore di persecuzione nel Paese d’origine

La revoca o il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di sicurezza non producono l’effetto di privare una persona, la quale abbia fondato timore di essere perseguitata nel suo Paese di origine, né dello status di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale status. Quindi, tale persona non può essere rimpatriata. Ad affermarlo è una sentenza della Corte di Giustizia Europea, l’organo dell'UE che ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Va sottolineato, come peraltro già precisato, che la sentenza non riguarda la generalità dei richiedenti asilo ma coloro che hanno subito una revoca o il rifiuto poichè rappresentano una minaccia per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante.

Come si è arrivati alla sentenza
In Belgio e nella Repubblica ceca un cittadino ivoriano, un cittadino congolese e una persona di origini cecene, titolari o richiedenti dello status di rifugiato si sono visti, rispettivamente, revocare tale status o negare il riconoscimento in base alla direttiva sui rifugiati che consente l’adozione di questi provvedimenti nei confronti delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza o, essendo state condannate per un reato particolarmente grave, per la comunità dello Stato membro ospitante. Gli interessati hanno contestato la revoca/diniego del riconoscimento dello status di rifugiato dinanzi al Consiglio per il contenzioso sugli stranieri in Belgio e alla Corte amministrativa suprema nella Repubblica ceca. Le due istituzioni hanno avuto dubbi riguardo la conformità delle disposizioni della direttiva con la Convenzione di Ginevra. È stato quindi chiesto alla Corte di Giustizia UE se i provvedimenti adottati in Belgio e nella Repubblica ceca fossero validi.

La decisione della Corte di Giustizia UE
La Corte, con sentenza del 14/5/2019, ha affermato che la revoca dello status di rifugiato o il diniego del riconoscimento – per motivi collegati alla protezione della sicurezza o della comunità dello Stato membro ospitante – non hanno l’effetto di far perdere lo status di rifugiato a una persona che abbia un timore fondato di essere perseguitata nel proprio Paese d’origine.
La Corte sottolinea che devono essere tutelati i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, i quali escludono la possibilità di un respingimento verso un siffatto Paese. Infatti, la Carta vieta in termini categorici la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, e l’allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tal genere.
La Corte ha in tal modo affermato che il diritto dell’Unione riconosce ai rifugiati una protezione internazionale più ampia di quella assicurata dalla Convenzione di Ginevra. Convenzione che, in determinati casi – come le ragioni di sicurezza – può consentire il respingimento di un rifugiato.

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Pubblicato il: Martedì, 14 Maggio 2019 - Ultima modifica: Domenica, 22 Dicembre 2019

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