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Ammissione esami di Stato

08/02/2012

Possibile sostenere gli esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione senza licenza media inferiore conseguita in Italia

Il ministero dell’Istruzione italiano, con una circolare emanata recentemente, ha fornito dei chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammettere gli studenti stranieri, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione quando sono privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito in Italia.
Secondo l’art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009, il diritto all’istruzione viene riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani anche per quanto riguarda i momenti valutativi del loro percorso scolastico. Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana.
Secondo la circolare, né l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l’art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.
Per questi studenti si deve ritenere infatti che i competenti collegi dei docenti abbiano già valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dall’ordinamento scolastico italiano.
Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione.
Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.

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Pubblicato il: Mercoledì, 08 Febbraio 2012 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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