08/08/2012
Attiva anche la procedura per richiedere il nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificatiAl via la "Carta blu Ue"
A partire da oggi 8 agosto è possibile inviare online le richieste di nulla osta lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti. I lavoratori altamente qualificati potranno beneficiare di un nuova tipologia di permesso di soggiorno denominato Carta blu Ue introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.108. Il decreto è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 luglio scorso e da attuazione a una direttiva europea sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.
Per accedere alla procedura – spiega il dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione nella circolare del 3 agosto 2012 - è necessario registrarsi al servizio di invio telematico delle domande sul sito web
https://nullaostalavoro.interno.it
, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Completata la fase di registrazione si accede all'area Richiesta moduli, dove è possibile compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
Per inviarlo è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo, calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa - e poi cliccare sul bottone “Invia”. L'utente può aiutarsi con le guide alla compilazione on line e verificare i dati immessi. L'avvenuta ricezione del modulo sarà subito disponibile direttamente dalla home page dell’utente. Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Ricordiamo che vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”. Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio. Nella circolare del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione si sottolinea inoltre che “i titoli di istruzione e degli altri atti formati all’estero devono essere presentati debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri”. La norma si applica agli stranieri residenti in uno Stato terzo, agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (con alcune eccezioni) o in un altro Stato membro dell’Unione Europea e agli stranieri titolari della Carta blu rilasciata in un altro stato membro.