24/03/2015
I chiarimenti riguardano in particolare la verifica finale dell’adempimento dell’Accordo di integrazioneAccordo di integrazione, nuovi chiarimenti
Con la circolare n. 1653 del 17 marzo 2015 il ministero dell’Interno fornisce una serie di chiarimenti in tema di verifica finale dell’adempimento dell’Accordo di integrazione. L’Accordo di integrazione (articolo 4-bis del DLgs 286/1998) è stato introdotto con il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, approvato con legge 15 luglio 2009, n. 94. Tale accordo contiene l’impegno del cittadino straniero a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno e rappresenta la condizione necessaria per il rinnovo del documento.
La circolare fornisce innanzitutto chiarimenti in merito ai numerosi casi di irreperibilità dei cittadini stranieri con accordi in scadenza, in particolare gli accordi scaduti il 10 marzo 2015 a seguito della proroga di un anno disposta nel 2014. In tali casi, si ricorda che un mese prima della scadenza, previa comunicazione allo straniero, viene attivata la verifica finale dell’accordo con riferimento all’intero triennio. La comunicazione di avvio della procedura verrà inviata, chiarisce la circolare, nel caso di irreperibilità dello straniero all’indirizzo di residenza che risulta dagli archivi della questura. Si ricorda che entro 15 giorni da tale comunicazione lo straniero deve presentare, se ancora non lo ha fatto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell’Italiano almeno al livello A2. In mancanza della documentazione necessaria, il cittadino straniero potrà richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione di sostenere un test che accerti la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica con il relativo livello.
Secondo la circolare del ministero dell’Interno, sono esonerati dallo svolgimento del test per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica in Italia le persone straniere che sono in possesso di seguenti titoli di studio:
a) I diplomi rilasciati dal ministero dell’Istruzione di scuola secondaria di I grado, di licenza liceale, di istruzione tecnica o professionale; il diploma professionale di tecnico rilasciato dalle Regioni; l’attestato rilasciato dalle Regioni di qualifica di operatore professionale e il certificato rilasciato dal ministero dell’Istruzione o dalla Regione che attesta la fine del primo biennio di licei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di istruzione e formazione professionali triennali e quadriennali. Tali percorsi di studi esonerano anche dalla frequenza della sessione di formazione civica.
b) I diplomi, certificazione e titoli rilasciati a partire dall’anno scolastico 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti. In particolare, esonerano dallo svolgimento del test: il diploma di licenza conclusiva del I ciclo dì istruzione; la certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2. Tali percorsi di studi esonerano anche dalla frequenza della sessione di formazione civica.
c) Il diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione o il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 rilasciati prima dell’anno scolastico 2014/2015 dai CTP (Centri territoriali permanenti).
d) Certificati linguistici rilasciati dagli Enti di certificazione. In particolare il “Celi1” (Certificato di lingua italiana) rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia ed il “Cils A2” (Certificato di italiano lingua straniera - livello A2) rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena; il Plida” rilasciato dalla Società “Dante Alighieri” e la “Certificazione italiano L2” rilasciata dall’Università degli Studi di Roma 3.
La circolare ribadisce, inoltre, che per gli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso universitario sarà sufficiente documentare la propria regolare frequenza universitaria per essere esonerati dal test per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia.
Si ricorda in ogni caso che l’art.4 bis del T.U. Immigrazione esclude che, in caso di inadempimento dell’accordo di integrazione, possa essere applicata la sanzione della revoca del permesso di soggiorno e dell’espulsione nei confronti dello straniero titolare di:
- permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno per famigliare straniero di cittadino dell’Unione europea;
- altro permesso di soggiorno, quando il titolare abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.