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Accordo di integrazione

11/03/2012

Il Regolamento si applica allo straniero sopra i 16 anni che entra per la prima volta in Italia

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il Regolamento dell'“Accordo di integrazione fra lo straniero e lo Stato”. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina, altresì, i contenuti, l’articolazione per crediti e i casi di sospensione dell’accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche a cui esso è soggetto e l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

L'Accordo di integrazione per punti:

- Destinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio
italiano.
- Stipulazione: presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
- Durata accordo: due anni.
- Fascia di età: dai 16 anni.
- Minori: tra i 16 e i 18 anni l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
- Esclusioni: istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno; patologie o handicap tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
- Impegni dello straniero: acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l’organizzazione delle istituzioni pubbliche. Lo straniero si impegna anche a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi.
- Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell’accordo, assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.
- Monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione civica.
- Incremento dei crediti: acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia); svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto di un’abitazione, svolgimento di attività di volontariato).
- Decurtazione dei crediti:
a) condanna penale anche non definitiva;
b) sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva;
c) commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.
- Soglia di adempimento: conseguimento di 30 crediti.
- Verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica.
- Esiti della verifica:
a) estinzione dell’accordo per adempimento = 30 crediti, livello A2 lingua e sufficiente conoscenza cultura civica;
b) possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali a carico del Ministero del Lavoro = 40 o più crediti;
c) proroga annuale dell’accordo = crediti inferiori a 30;
d) risoluzione dell’accordo ed espulsione dello straniero, fatta eccezione per le ipotesi in cui l’espulsione non sia possibile a norma di legge = crediti pari o inferiori a zero;
e) diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno = inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori, salvo la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
- Istituzione di un’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione presso il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione.

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Pubblicato il: Martedì, 06 Marzo 2012 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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