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ADI per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”

23/05/2026

Indicazioni per l’Assegno di Inclusione per i soggetti stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento

L'INPS, Istituto nazionale di previdenza sociale, fornisce indicazioni in merito ai requisiti di accesso all’ Assegno di Inclusione (ADI) , alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di fruizione e alla durata della misura, nonché in relazione al sistema dei controlli e a quello sanzionatorio, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Si tratta di cittadini stranieri ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno qualora:

- siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di sfruttamento della prostituzione o per delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, o siano vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi;
- siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.

La durata dell’ADI non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione dell’ADI stesso e del momento in cui viene presentata la domanda rispetto alla validità del permesso di soggiorno.

Circolare INPS 20 maggio 2026, n. 58

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Pubblicato il: Sabato, 23 Maggio 2026

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