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CINFORMI NEWSLETTER SPECIALE - REGOLARIZZAZIONE -

CINFORMI NEWSLETTER SPECIALE - REGOLARIZZAZIONE -

DISPOSIZIONI SU REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI

Con circolare n. 10 del 7 aprile 2009 i ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno fornito tutti i necessari chiarimenti sulle procedure per la regolarizzazione di colf e badanti. Rispetto a quello che già aveva anticipato Cinformi nei giorni scorsi, la novità più significativa è quella della previsione che le domande saranno lavorate dagli uffici competenti a partire dal primo ottobre prossimo, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione.

CHI PUO' FARE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE Il datore di lavoro comunitario (italiano compreso) e lo straniero in possesso del Permesso CE di lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno).

CHI PUO' ESSERE DICHIARATO La persona che svolge attività di assistenza familiare e che alla data del 30 giugno 2009 era occupata in nero da almeno tre mesi e continua ad essere occupata dallo stesso datore di lavoro alla data di presentazione della "Dichiarazione di emersione".

NON AMMESSI ALLA REGOLARIZAZZIONE Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

QUANDO E DOVE Dal 1° al 30 settembre 2009 allo sportello unico per l'immigrazione mediante apposita Dichiarazione di emersione presentata via Internet dal sito del ministero dell'Interno (come la richiesta di nulla osta al lavoro).

COSTO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE La Dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore da versare con apposito modello "F24 - versamenti con elementi identificativi". Il versamento si può fare a partire dal 24 agosto 2009 presso gli sportelli bancari, uffici postali, o con modalità on-line dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

QUANTE PERSONE SI POSSONO DICHIARARE Ogni nucleo familiare può Dichiarare due persone (badante) per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (dimostrato con certificato) e una persona (colf) per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare dimostrando (con la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) di avere un reddito minimo imponibile di 20.000,00 euro se solo un percettore di reddito, o di 25.000,00 euro se più percettori di reddito nello stesso nucleo familiare.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE PENALI Nelle more della definizione del procedimento di regolarizazione, lo straniero non può essere espulso, tranne coloro che non sono ammessi alla regolarizzazione. Dal 5 agosto 2009 e fino alla conclusione del procedimento della Dichiarazione di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore (colf e badanti) per le violazioni delle norme relative all'irregolarità del soggiorno e all’impiego di lavoratori in nero.

LA PROCEDURA VIA INTERNET La Dichiarazione di emersione può avvenire esclusivamente via internet dal 1° al 30 settembre 2009 compilando un apposito modulo dal sito del ministero dell'Interno. Copia della ricevuta dovrà esser consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione. Per compilare e inviare il modulo è necessario seguire alcune procedure: 1.Registrazione sul sistema Per l’accesso alla procedura on-line di richiesta del modulo per la Dichiarazione di emersione, è necessario effettuare preventivamente una registrazione sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande del ministero dell'Interno. La registrazione è gratuita, e richiede necessariamente un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita. 2.Richiesta di un modulo della Dichiarazione di emersione Completata la fase di registrazione, è possibile accedere all’ area di richiesta dei moduli dove si può trovare quello di interesse. 3.Installazione del programma di compilazione del modulo della Dichiarazione di emersione sul personal computer La compilazione del modulo precedentemente generato all’interno dell’area di richiesta, viene svolta attraverso l’utilizzo di uno specifico programma disponibile sul sito web. Il programma deve essere salvato, installato, ed avviato sul proprio personal computer. 4.Importazione e compilazione del modulo sul proprio personal computer Attraverso il programma installato, si deve procedere alla importazione e alla compilazione del modulo generato sul sito con l’immissione dei dati richiesti. 5.Invio telematico del modulo compilato E’ necessario inviare il modulo correttamente compilato al servizio di inoltro telematico delle domande utilizzando una specifica funzionalità del programma di compilazione installato sul proprio personal. Per effettuare l’invio, è necessario che il proprio personal computer sia connesso ad internet.

COSA DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE I dati da compilare o da spuntare nel modulo informatico della Dichiarazione di emersione sono i seguenti: a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato; c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto (occupato almeno da tre mesi prima del 30 giugno 2009); f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro. i) il codice identificativo di una marca da bollo da 14,62 euro.

PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO (in Trentino il Servizio Lavoro) Una volta inviato il modulo della Dichiarazione di emersione via internet dal sito del ministero dell'Interno (dal 1° al 30 settembre 2009), lo Sportello unico verifica l’ammissibilità della Dichiarazione, acquisisce il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto e la richiesta del permesso.

CONVOCAZIONE DEL DATORE E DEL LAVORATORE Lo Sportello unico convoca le parti (datore di lavoro e lavoratore) per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (in Trentino presso il Cinformi), previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ogni lavoratore e della documentazione prescritta.

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA CONVOCAZIONE Il datore di lavoro oltre a due marche da bollo da 14,62 euro e alle fotocopie (gli originali in visione) del documento di riconoscimento (se straniero anche il Permesso di soggiorno Ce) e della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ogni lavoratore, deve consegnare: se per badante, il certificato di invalidità civile rilasciato dalla competente Commissione sanitaria, oppure una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro (aprile 2009). Nel caso di dichiarazione di due unità la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità; se per colf, copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 non è inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. Il lavoratore deve consegnare una fotocopia di tutte le pagine del passaporto e l'originale in visione.

PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DEL PERMESSO Lo sportello unico rilascia il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all'Ufficio postale abilitato versando una quota di 30 euro per la pratica, 27,50 euro per il permesso di soggiorno elettronico e 14,62 per la marca da bollo da applicare sul modello. Entro 24 ore si dovrà inoltre dichiarare l'assunzione all'Inps.

PRESENTAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI Chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 2000, salvo che il fatto costituita reato più grave. Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.

SUPPORTO DELLA RETE TERRITORIALE La circolare precisa che restano validi, anche per questa preocedura di regolarizzazione, i protocolli di intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro della Dichiarazione di emersione. 10/08/2009

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Pubblicato il: Lunedì, 10 Agosto 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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