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Richiedenti asilo, per aprire un conto corrente non serve la residenza

14/05/2019

Identificazione con permesso di soggiorno o ricevuta; validi i codici fiscali provvisori

“Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione Europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza” hanno “diritto all’apertura di un conto base”. Tra questi, vi sono anche “i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo”. Partendo da queste norme del Testo Unico Bancario, l’Associazione bancaria italiana ha inviato a tutti gli istituti di credito una circolare dedicata all’apertura di conti correnti da parte di richiedenti asilo.
L’Abi ricorda che le banche sono tenute a identificare la clientela attraverso “documenti di identità”, altri “documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti” o sulla base di “documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente”. Per i richiedenti asilo vanno quindi ritenuti documenti idonei:

- il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo;

- la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene rilasciata quando si verbalizza la domanda) purché sia “in corso di validità”, “munita di fotografia del titolare, rilasciata da un’amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente”.

Non può invece essere considerato un documento idoneo all’identificazione l’attestato nominativo rilasciato dalla Questura al richiedente protezione internazionale in caso di trattenimento, prima della verbalizzazione della domanda.
Il permesso per richiesta di asilo non è più un titolo valido per l’iscrizione anagrafica. L’Abi ricorda, però, che per l’accesso ai servizi erogati dai soggetti privati (come banche e intermediari finanziari), “nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza (ovvero la carta di identità), ma solo un documento di riconoscimento che nel caso dei richiedenti protezione internazionale è il permesso di soggiorno per richiesta asilo”.
L’Associazione bancaria italiana fornisce, infine, un chiarimento importante sui codici fiscali dei richiedenti asilo, ai quali, fino al 2017 è stato attribuito un codice provvisorio a 11 cifre e solo successivamente un codice alfanumerico a 16 caratteri. “In entrambi i casi – sottolinea l’Abi - si tratta di codici fiscali generati tramite procedure informatizzate, messe a punto per rispondere a specifiche esigenze e, sulla base di quanto sopra, devono considerarsi validamente attribuiti da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

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Pubblicato il: Martedì, 14 Maggio 2019

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