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Nuove quote per ingressi dall’estero per tirocini e corsi di formazione

08/08/2023

Sono previste dal decreto di programmazione triennale 2023-2025

7.500 nuove quote di ingresso disponibili per la frequenza di corsi di formazione professionale in Italia e altre 7.500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Le nuove quote di ingresso – di cui dà notizia il portale interministeriale Integrazione Migranti – sono previste per il triennio 2023/2025 dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto. Le quote potranno essere utilizzate tra il 2023 e il 2025.

In base al Decreto del 28 giugno, per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a:

- 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008.
Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.

- 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Si ricorda che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all'estero la possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all'art. 27, lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione e dall'art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2023

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Pubblicato il: Martedì, 08 Agosto 2023

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