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Comunicazione ospitalità stranieri all’autorità di pubblica sicurezza

14/02/2019

La comunicazione va effettuata entro quarantotto ore dall’inizio dell’ospitalità del cittadino straniero

Chiunque ospiti o dia alloggio a un cittadino straniero non comunitario o gli ceda beni immobili ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. È quanto prevede l’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni).
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
In Trentino la comunicazione di ospitalità deve essere fatta all'autorità locale di pubblica sicurezza del comune di dimora. Se si abita nei comuni di Trento, Rovereto o Riva del Garda, la comunicazione (cessione di fabbricato) deve essere fatta alla Questura o ai rispettivi Commissariati di Polizia.
La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compresi B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web ” della Polizia di Stato.
In caso di violazione di tale obbligo, si applica la sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da € 160,00 a € 1.100,00 (art.7, d.lgs. n.286/98 e succ. mod., Testo Unico sull'Immigrazione).
Nel caso di cittadini UE, la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza deve essere fatta entro 48 ore da chi cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo l'uso di un fabbricato o parte di esso solo per un periodo superiore ad un mese.

La nota sul sito della Polizia di Stato 

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Pubblicato il: Giovedì, 14 Febbraio 2019

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