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Quindi la protezione umanitaria è stata abolita o esiste ancora?

Continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze, a differenza del passato laddove veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di “seri motivi di carattere umanitario” dai contorni indefiniti. L’ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica della tutela, che comunque presupponeva casi di eccezionale e temporanea gravità. Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per c.d. motivi umanitari, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all’inclusione sociale e lavorativa dello straniero;

infatti, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle commissioni territoriali negli ultimi tre anni poco più di 3.200 sono state le conversioni in permessi di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari. La gran parte degli immigrati sono rimasti in Italia inoperosi, senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità. I diritti che invece oggi vengono assicurati sono concreti e reali: restano legittimamente le vittime di tratta, le vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi versa in condizioni di salute di eccezionale gravità, chi non può rientrare nel proprio Paese perché colpito da gravi calamità, chi compie atti di particolare valore civile, nonché coloro i quali, pur non avendo i requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, corrono comunque il rischio, in caso di rimpatrio, di subire gravi persecuzioni o di essere sottoposti a torture.

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Published: Wednesday 23 January 2019

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