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È fondato il timore che la nuova legge determinerà un allontanamento dal sistema di accoglienza dei titolari di permesso umanitario, che si trovera...

Le nuove norme non hanno apportato modifiche in ordine alla possibilità di permanenza nel sistema della prima accoglienza (CARA, CAS, ecc.) dei titolari di permesso umanitario. Infatti, già prima gli immigrati lasciavano la struttura all’atto della consegna materiale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avviando un autonomo percorso di inserimento socio-lavorativo. Le uniche novità, come detto in precedenza, riguardano – per l’avvenire – la sola possibilità per gli “umanitari” di accedere ai percorsi integrativi del SIPROIMI, peraltro già prima limitati, comunque, ai posti disponibili, che ora viene riservata ai titolari di protezione internazionale nonché agli stranieri in possesso di permessi speciali. Ovviamente, coloro che hanno proposto un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento dello status di protezione internazionale continueranno, come per il passato, a permanere in accoglienza fino alla decisione definitiva.

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Pubblicato il: Mercoledì, 23 Gennaio 2019

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