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Lavoro domestico, contributi mancato preavviso o ferie non godute

21/06/2021

Comunicazione dell’Istituto nazionale di previdenza sociale

L’INPS fornisce chiarimenti in merito al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.
Per quanto riguarda il mancato preavviso, bisogna tenere conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo: la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa); la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.
In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, l’Istituto precisa che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.
Per quanto riguarda, poi, la disciplina delle ferie non godute, l’Istituto comunica che le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi. L’Inps precisa inoltre che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Leggi la nota dell'INPS

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Pubblicato il: Lunedì, 21 Giugno 2021 - Ultima modifica: Venerdì, 25 Giugno 2021

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