| La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d’ingresso: fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato; fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari. |
(ultimo aggiornamento: 03/11/2007)