| Il ricongiungimento familiare è un diritto e può essere richiesto dallo straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE, con validità non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo politico, motivi religiosi. Per quanto non sia richiesto dalla legge né previsto in alcuna circolare, le Questure richiedono un periodo di validità residua del permesso di 6 mesi. La ragione che viene addotta riguarda la necessità che il permesso sia valido per tutta la durata di validità del nulla osta (6 mesi) . Tale requisito è introdotto in via del tutto discrezionale e pertanto contestabile. |
(ultimo aggiornamento: 06/11/2007)