| titolo di viaggio per apolidi. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen; titolo di viaggio per rifugiati. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo; titolo di viaggio per stranieri. Rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini; libretto di navigazione. Documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività. Valido per l’ingresso nello spazio Schengen solo per le esigenze professionali del marittimo; documento di navigazione aerea. Rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili solo per motivi inerenti la loro attività lavorativa; lasciapassare delle Nazioni Unite. Rilasciato al personale ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti; documento rilasciato da un Quartier generale della NATO. Rilasciato al personale civile e militare dell’Alleanza Atlantica. I membri delle forze NATO (ma non i familiari né personale civile al seguito) è esente dal visto; carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E.. Valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro. E’ esente da visto; carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto. Valida per andare, a scopo turistico, nel territorio di uno degli stati stessi per i viaggi di durata inferiore a 3 mesi. E’esente da visto; elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della U.E. Rilasciato a studenti stranieri residenti negli stati della U.E.. I titolari sono esenti dall’obbligo di visto; lasciapassare. Foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli stati Schengen, o solo per l’Italia. Il regime di visto è quello in vigore nel Paese in cui l’interessato è cittadino; lasciapassare (o tessera) di frontiera. Concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera. Valida per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli stati confinanti. Esente da visto. |
(ultimo aggiornamento: 29/10/2007)