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Chi può presentare la domanda per lo status di rifugiato?
Possono presentare la domanda per lo status di rifugiato le persone che hanno subito persecuzioni o temono, sulla base di fondati motivi, di subire una persecuzione individuale a causa della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza a un certo gruppo sociale o delle loro opinioni politiche. Essi possono richiedere asilo in Italia presentando una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano vede come fondamento il 3° comma dell’art. 10 della Costituzione Italiana: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
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Dove è possibile presentare la domanda per lo status di rifugiato?
In base alla Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico deve essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia. Diversamente è possibile fare domanda direttamente all’Ufficio immigrazione della Questura della luogo in cui si elegge il proprio domicilio.
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In quale lingua è possibile presentare la domanda per lo status di rifugiato?
Il modulo di richiesta può essere presentato nella propria lingua. Infatti, per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero, e la copia del passaporto, se posseduto.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno.
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Cosa fare dopo aver presentato la domanda per lo status di rifugiato?
Dopo aver presentato la domanda per lo status di rifugiato, la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per richiesta asilo al richiedente; tale permesso costituisce un permesso di soggiorno che da pieno titolo al soggiorno, ma con validità di 6 mesi. Decorsi questi 6 mesi, se la Commissione non ha ancora convocato il richiedente asilo questi ha diritto a vedersi rinnovare il permesso per altri 6 mesi, ma tale permesso consentirà l’accesso al mercato del lavoro (D.lvo 140/2005)
La Commissione dopo avere sentito personalmente il richiedente asilo si determinerà riconoscendo uno degli status sopra indicati o rigettando la domanda.
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Cosa posso fare in caso di domanda per lo status di rifugiato respinta?
In caso di domanda respinta, il richiedente asilo potrà proporre l’impugnazione ai sensi dell’art. 35 del D.lvo 25/2008 entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego della Commissione Territoriale.
La questura ritirerà il permesso di soggiorno qualora venga notificato il provvedimento di diniego, ma il richiedente asilo ha diritto di permanenza sul territorio fino alla proposizione del ricorso.
Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.
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Se la domanda per lo status di rifugiato viene accettata, ottengo un permesso di soggiorno?
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, sarà possibile richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno.
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Una volta fatta domanda, viene rilasciato un documento?
La Questura rilascerà un permesso di soggiorno per richiesta asilo al richiedente, tale permesso costituisce un permesso di soggiorno che da pieno titolo al soggiorno, ma con validità di 6 mesi. Decorsi questi 6 mesi, se la Commissione non ha ancora convocato il richiedente asilo questi ha diritto a vedersi rinnovare il permesso per altri 6 mesi, ma tale permesso consentirà l’accesso al mercato del lavoro (D.lvo 140/2005).
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Qual è la differenza tra diritto di asilo e status di rifugiato?
Il rifugiato è una persona costretta a lasciare il suo paese di origine a causa di persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, appartenenza ad un certo gruppo sociale oppure per le sue opinioni politiche e ha inoltrato richiesta di asilo.
L’asilo politico è l'accoglimento, da parte di uno Stato, di individui che siano entrati per sfuggire a situazioni di persecuzione da parte dello Stato di cui sono cittadini. Quando si è scelto di accordare questa forma di protezione non si procede con eventuali richieste di estradizione (ossia di espulsione e/o di consegna) provenienti dallo stato di provenienza.
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In cosa consiste la procedura di riesame?
La questura ritirerà il permesso di soggiorno qualora venga notificato il provvedimento di diniego, ma il richiedente asilo ha diritto di permanenza sul territorio fino alla proposizione del ricorso.
Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio (Tribunale del capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento).
Il Tribunale in composizione monocratica fisserà udienza entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso, prevedendo esplicitamente alla sospensione del provvedimento di diniego e invitando il Prefetto - la Questura a rilasciare nuovo permesso di soggiorno per richiesta asilo per tutto il tempo del procedimento (il giudice si determinerà entro 30 giorni). Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.
Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10 del D.lvo 25/2008.
Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c
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E’ previsto l’accesso all’istruzione?
La direttiva stabilisce che, all’arrivo in frontiera, il minore, dopo la presa in carico del giudice tutelare, sia subito affidato al Sistema nazionale di protezione. Il Sistema di protezione, infatti, oltre ad avere una quota di posti che ogni anno vengono destinati alle categorie vulnerabili, ha competenza e formazione per seguire il minore aiutandolo nella difficile fase di inserimento in un contesto culturale nuovo e diverso.
I servizi per i richiedenti asilo prevedono progetti personalizzati di inserimento, in particolare nel sistema scolastico (per i minori) e nella formazione professionale (per gli adulti).
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E’ possibile rimpatriare?
Il progetto “Cooperazione internazionale per assicurare il ritorno volontario assistito e la reintegrazione nel paese d'origine di vittime della tratta e di altri casi umanitari” è dedicato al ritorno e al reinserimento nel paese d´origine delle vittime di tratta.
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Quali sono i paesi esentati dall'obbligo di visto per motivi di turismo?
I Paesi che non hanno l'obbligo di visto di ingresso in Italia per motivi di turismo sono:
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay, Venezuela, ai titolari del passaporto "Hong Kong Administrative Region".
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Quali sono le modalità di ingresso in Italia?
Per entrare in Italia è necessario essere in possesso di:
- un passaporto o un documento equipollente;
- un visto d’ingresso (per gli stati per i quali è richiesto);
- adeguati mezzi di sussistenza quando è richiesto (come ad esempio nel caso di ingresso per studio);
- la documentazione della motivazione che giustifica il viaggio;
- non devono esservi inoltre cause ostative: "Non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (per esempio in caso di patteggiamento), per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (delitti che consentono l’arresto in flagranza) ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite" (art. 4, comma 3, D.lgs. 286/98).
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Quali sono i paesi esentati dall'obbligo di visto per motivi di turismo?
I Paesi che non hanno l'obbligo di visto di ingresso in Italia per motivi di turismo sono:
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay, Venezuela, ai titolari del passaporto "Hong Kong Administrative Region".
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Quali sono i servizi offerti a Trento?
Servizi offerti: erogazione del sussidio economico mensile, e messa a disposizione delle strutture abitative più adeguate alle esigenze dei richiedenti asilo (diverse, quindi, da quelle di pronta accoglienza). È da annoverare, fra questi, anche la continuazione del servizio gratuito di trasporto sui mezzi di linea su tutto il territorio provinciale, già operativo per affrontare l’esigenza di mobilità dei richiedenti asilo in stato di bisogno.
Inoltre: erogazione gratuita dei pasti, della collocazione temporanea presso le strutture di prima accoglienza, dell’orientamento ai servizi e dell’informazione sulle normative che disciplinano le materie di immigrazione e di asilo, dell’assistenza sanitaria, dell’accesso alle opportunità formative e ai corsi di lingua italiana, dell’inserimento scolastico dei figli minori e, più in generale, di progetti personalizzati di inserimento e di integrazione socio/culturale realizzabili in itinere.
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Cosa offrono gli enti locali?
L’attività svolta dagli enti locali, che consiste nel prendere in carico e gestire i singoli casi, si articola in:
• colloquio motivazionale con l’assistente sociale che si occupa della predisposizione e verifica dei progetti personalizzati di inserimento;
• sistemazione dei richiedenti aventi diritto presso strutture e alloggi a ciò destinati;
• orientamento dei richiedenti asilo ad altri servizi presenti sul territorio e alle opportunità formative, con l’obiettivo di un maggior inserimento sociale utilizzando così in modo proficuo il periodo di attesa;
• inserimento dei minori nel sistema scolastico e nei servizi educativi;
• collaborazione con il Cinformi - Centro informativo per l’immigrazione - unità operativa del Servizio politiche sociali e abitative, per il monitoraggio del fenomeno, attraverso la preparazione e comunicazione delle informazioni di competenza, riguardanti il richiedente asilo e servizi erogati a suo favore.
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Come funziona la procedura di accoglienza?
La procedura di accoglienza dei richiedenti asilo prende avvio una volta ottenuto il permesso di soggiorno per asilo politico, ad eccezione dei casi di emergenza umanitaria, su richiesta anche verbale delle autorità di pubblica sicurezza.
In questa fase, il Servizio per le politiche sociali e abitative, per verificare l’ammissibilità dei richiedenti asilo che fanno richiesta di accoglienza, potrà avvalersi del parere dei servizi sociali territorialmente competenti che in seguito svolgeranno l’attività di accompagnamento e di inserimento dei richiedenti asilo. Da quel momento, è possibile attivare le misure specifiche previste, quali: la messa a disposizione degli alloggi corrispondenti alle esigenze dei richiedenti asilo durante il periodo di attesa e l’avvio della procedura per l’erogazione del sussidio economico.
In questa prima tappa del percorso, il richiedente asilo può iniziare il proprio approccio ai servizi, rivolgendosi ad un ente o associazione piuttosto che ad un altro/a fra quelli summenzionati. Questi ultimi, quindi, venuti a conoscenza del caso, dovranno attivare gli interventi previsti dal protocollo svolgendo le proprie mansioni e, contemporaneamente, orientare l’utente agli altri soggetti di cui sopra, per la prestazione dei servizi di loro competenza (specificate anch’esse dal presente protocollo).
Tale meccanismo, basato sulla definizione dei ruoli e delle competenze degli attori impegnati nel settore, dà luogo ad una sorta di automatismo che assicura la certezza e la velocità della procedura di accoglienza. Nel contempo, quest’ultima dovrà essere improntata a quella sinergia che, seppur nel rispetto della specificità del campo di azione dei soggetti impegnato nel settore, garantisca la loro messa in rete, inserendoli in un quadro integrato di servizi erogati a favore dei richiedenti asilo politico. La realizzazione di tale sinergia, garantita dall’azione di indirizzo e di coordinamento della Provincia Autonoma di Trento, trova in concreto, nell’azione di monitoraggio del fenomeno, il proprio strumento operativo.
L’attività di monitoraggio si concretizza, a sua volta, attraverso la costituzione di una banca dati contenente informazioni che delineano un profilo esaustivo del fenomeno in termini quantitativo/qualitativi. A tale scopo, sarà predisposta dal Servizio per le politiche sociali e abitative - Centro Informativo per l’immigrazione, quale struttura competente della Provincia Autonoma di Trento in materia di asilo e di immigrazione, una scheda pre-impostata che verrà messa a disposizione dei soggetti impegnati nel settore, i quali avranno il compito di trasmettere periodicamente, agli uffici provinciali, elementi informativi di natura quantitativa e qualitativa sui richiedenti asilo e sui servizi ad essi prestati. Questi dati saranno trattati dal Servizio per le politiche sociali e abitative nel rispetto dei diritti sulla privacy.
La banca dati così realizzata è finalizzata a diventare uno strumento di rilevazione e di raccolta dati efficace, nonché un archivio informatico completo, uniforme e condiviso, indispensabile ai fini della consultazione e del monitoraggio.
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Che possibilità di alloggio ci sono?
L'alloggio può essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse, garantendo la tutela della vita privata e familiare:
a) in centri di accoglienza;
b) in case, appartamenti o alberghi privati;
c) tramite la concessione di sussidi economici o buoni di importo sufficiente affinché i richiedenti asilo possano trovare un alloggio indipendente, e comunque nei limiti previsti (in particolare, l'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d'accoglienza deve essere sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino in stato di indigenza, e comunque l’importo non deve essere superiore agli interventi di sostegno economico erogabili alla generalità dei cittadini in condizioni di bisogno comparabili).
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Quanto tempo si può restare nell’alloggio?
Il periodo di concessione dell’alloggio parte dal momento della richiesta dell’interessato o d’ufficio, e termina, di norma, con la conclusione definitiva dell’iter amministrativo (eventuali ricorsi compresi) della domanda di asilo.
La durata è di 6 mesi (dalla data di notifica dell’esito positivo della domanda) prorogabili in altri 6 mesi. E’ prevista un’eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Cinformi dell’assessorato alle Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento.
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Quanto possono rimanere negli alloggi le donne in stato di gravidanza o vittime di violenza familiare?
Il periodo di concessione dell’alloggio è di 6 mesi (dalla data di notifica dell’esito positivo della domanda) prorogabili in altri 6 mesi. E’ prevista un’eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Cinformi dell’assessorato alle Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento.
Quando il numero di posti a disposizione sta per esaurirsi, e in presenza di arrivi simultanei di domande di intervento da parte dei richiedenti asilo, il criterio dell’ordine cronologico può essere sostituto dai seguenti criteri di priorità:
• alto grado di "vulnerabilità" che può caratterizzare la situazione di alcune categorie, come minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori;
• durata di permanenza sul territorio provinciale.
Il Cinformi attualmente gestisce 10 alloggi Itea, distribuiti sull’asse dell’Adige, per un totale di 30 posti letto destinati ad ospitare i richiedenti asilo politico (questo è infatti il “tetto” fissato per la nostra Provincia). In base ai nuovi bisogni che stanno emergendo, si è deciso di allargare le categorie degli aventi diritto ad accedere a tali alloggi anche alle donne vittime della tratta o di violenze familiari.
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L’alloggio è gratuito anche per i lavoratori?
Qualora il richiedente asilo svolga un’attività lavorativa, deve concorrere alle spese per il posto letto proporzionatamente al proprio guadagno.
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In quali casi viene revocata l’accoglienza nell’alloggio?
Si possono revocare le condizioni materiali d'accoglienza, quando siano decorsi 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, dal riconoscimento formale dello status di rifugiato, più eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Centro informativo per l’immigrazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento.
La revoca o la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, inoltre, è prevista anche nelle seguenti ipotesi:
1. se il richiedente asilo, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato in modo violento o minaccioso verso gli addetti del centro di accoglienza o verso le persone ivi alloggiate;
2. qualora il richiedente asilo, o il familiare al seguito, possa attingere ad altre fonti di sostegno economico o materiale;
3. se il richiedente asilo o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti;
4. se il richiedente asilo impedisce ai minori per i quali è responsabile di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari;
5. se il richiedente asilo non partecipa alle iniziative concordate con il gruppo di lavoro.
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E’ possibile avere un sussidio economico?
Il sussidio mensile, la cui concessione avverrà con decorrenza dal primo giorno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, potrà essere erogato, compatibilmente con i tempi necessari allo svolgimento delle procedure amministrative, anche in rate mensili anticipate, con una durata d’intervento per sei mesi, prorogabile, sempre con successivo atto del dirigente, per altri sei mesi. Gli interventi sono iterabili a seguito di nuova domanda, ma non andranno oltre i 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, dalla concessione da parte della Commissione dello Stato dello status di rifugiato politico oppure del diritto di permanenza sul territorio nazionale per motivi umanitari, più eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Centro informativo per l’immigrazione del Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento.
Per l’anno 2007 il sussidio economico era pari ad euro 305,00. In caso di erogazione del sussidio a nuclei familiari lo stesso verrà ricalcolato in base al numero dei componenti.
Le condizioni materiali d'accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni, che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il benessere dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito, e una protezione dei loro diritti fondamentali. L'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d'accoglienza deve essere sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino in stato di indigenza, e comunque l’importo non deve essere superiore agli interventi di sostegno economico erogabili alla generalità dei cittadini in condizioni di bisogno comparabili.
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E’ prevista l’assistenza sanitaria?
I richiedenti asilo e i familiari hanno diritto all'assistenza sanitaria.
La Costituzione italiana riconosce nella Salute un diritto fondamentale di ogni individuo; diritto che viene quindi garantito ad ogni persona, indipendentemente dalla sua regolare permanenza in Italia.
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Chi può fare il ricongiungimento familiare?
Può richiedere il ricongiungimento familiare:
- il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi (art. 28, comma 1, D.lgs. 286/98).
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Chi può essere ricongiunto?
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento;
- genitori a carico qualora siano impossibilitati al loro sostentamento (art. 29 D.lgs. 286/98).
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Quali sono i requisiti per il ricongiungimento familiare?
Lo straniero che intende presentare l’istanza per il ricongiungimento familiare deve in linea generale dimostrare i seguenti requisiti:
La disponibilità di un alloggio idoneo. Per esempio dimostrando di avere un contratto di locazione o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un’attestazione comunale secondo la quale l’alloggio, per i parametri previsti dalla legge provinciale di edilizia residenziale pubblica, può ospitare un numero di persone pari a quello che comporrà il nucleo familiare, oppure un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente;
La disponibilità di un reddito sufficiente. La legge ha stabilito i seguenti parametri minimi: per ricongiungere un familiare è necessario un reddito pari all’importo dell’assegno sociale annuo; per due o tre familiari un reddito pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale; per quattro o più persone un reddito pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
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Come si ottiene l’ingresso di un familiare per ricongiungimento familiare?
I passaggi necessari per ottenere l’ingresso e il soggiorno in Italia del familiare da ricongiungere sono i seguenti:
- la domanda di “nulla osta” al ricongiungimento familiare deve essere presentata alla Questura del luogo dove si richiede il ricongiungimento, completa di tutta la documentazione richiesta (attraverso appuntamento fissato dal Cinformi);
- all’atto della presentazione della domanda la Questura rilascia una ricevuta, che riporta la data del ritiro del “nulla osta” al ricongiungimento familiare;
- se sussistono tutti i requisiti, la Questura rilascia il “nulla osta”.
A questo punto il familiare da ricongiungere dovrà presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica italiana del proprio Paese, per ottenere il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento;