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TUTELA SANITARIA

Iscrizione al Servizio Sanitario e prestazioni sanitarie

Modalità di iscrizione al Servizio Sanitario e prestazioni sanitarie

a. Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti

1. Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario

Hanno l'obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario i seguenti cittadini stranieri regolarmente soggiornanti:

  1. tutti gli stranieri che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti alle liste di collocamento;
  2. tutti gli stranieri che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto di cittadinanza.

L'iscrizione obbligatoria vale anche per i familiari a carico e viene assicurata fin dalla nascita ai figli minori di stranieri iscritti al Servizio Sanitario, nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso.

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D. Lgs. 286/1998, lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le categorie sopra citate è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico.

A) Iscrizione al Servizio Sanitario

Per godere dell'assistenza sanitaria i cittadini stranieri sopra citati devono richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario per sé e per i propri familiari:

presentando la domanda presso l'A.S.L. del comune di residenza o di dimora effettiva (se lo straniero non ha la residenza anagrafica, per luogo di dimora effettiva si intende il luogo indicato nel permesso di soggiorno);

allegando la carta di soggiorno oppure il permesso di soggiorno valido oppure la ricevuta della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso oppure l'iscrizione del minore sul permesso o sulla carta di soggiorno, ed il codice fiscale.

B) Prestazioni erogate ai cittadini obbligati all'iscrizione

Gli stranieri iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario godono sul territorio nazionale di parità di trattamento e di piena eguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

Al cittadino straniero ed ai suoi familiari iscritti al Servizio Sanitario viene rilasciata la tessera sanitaria che dà diritto a ricevere gratuitamente o con il pagamento del ticket le seguenti prestazioni sanitarie:

  • scelta del medico di famiglia e del pediatra per i bambini;
  • visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche;
  • visite mediche a domicilio;
  • ricovero in ospedale;
  • vaccinazioni;
  • esami del sangue, radiografie, ecografie, ecc.;
  • prescrizione di farmaci;
  • prestazioni di carattere certificativo e medico - legale;
  • assistenza per riabilitazione, protesi, ecc.

C) Durata dell'iscrizione

L'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario è valida per tutta la durata del titolo di soggiorno.

L'iscrizione vale anche oltre la scadenza del permesso purché lo straniero ne abbia chiesto il rinnovo entro il termine previsto di 60 giorni e presenti alla A.S.L. entro questo termine il permesso rinnovato o la ricevuta della richiesta di rinnovo.

Il cittadino straniero viene cancellato dal Servizio Sanitario e perde il diritto all'assistenza sanitaria se:

  1. il rinnovo del permesso di soggiorno non viene richiesto dal cittadino straniero entro il termine previsto (salvo causa di forza maggiore);
  2. il rinnovo non viene concesso;
  3. il permesso viene revocato o annullato;
  4. lo straniero viene espulso.

2. Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non soggetti all'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario, sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità:

  • mediante la stipulazione di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale;
  • mediante l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dietro pagamento di un contributo annuo minimo in rapporto al reddito dichiarato.

Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario:

  • gli studenti;
  • le persone alla pari;
  • gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva;
  • il personale religioso;
  • altre categorie individuate per esclusione rispetto all'elenco dei cittadini stranieri obbligati all'iscrizione.

L'iscrizione al Servizio Sanitario a titolo volontario è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori.

3. Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti senza diritto di iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario

L'art. 35 del testo unico ed il relativo art. 43 del regolamento di attuazione disciplinano l'erogazione delle prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti all'iscrizione obbligatoria nè iscritti volontariamente al Servizio Sanitario, sia agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini, ecc.).

b. Cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

I cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti (privi cioè di un valido titolo di soggiorno), hanno diritto alle seguenti forme di assistenza sanitaria:

  1. alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio erogate dai servizi pubblici o accreditati;
  2. agli interventi di medicina preventiva, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e cioè:
  • a godere dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
  • agli interventi per la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
  • alle vaccinazioni;
  • agli interventi di profilassi internazionale;
  • alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive;
  • alle attività finalizzate alla tutela della salute mentale.

Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere rinviate senza pericolo per la vita o senza danno per la salute della persona; per cure essenziali invece si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Le cure urgenti ed essenziali devono essere prestate secondo il principio della continuità, nel senso che al malato deve essere assicurato il completo ciclo terapeutico e riabilitativo necessario per la possibile guarigione.

Ai cittadini stranieri presenti irregolarmente viene assegnato un codice di identificazione, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido per 6 mesi e rinnovabile.

Se lo straniero è privo di risorse economiche sufficienti, le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico del richiedente, pagando (nei casi previsti e a parità di condizioni con i cittadini italiani) una quota di partecipazione alla spesa (ticket).

Così come è previsto per i cittadini italiani, anche lo straniero presente irregolarmente in condizione di indigenza è esonerato dal pagamento del ticket in questi casi:

  • prestazioni sanitarie di primo livello;
  • urgenze;
  • stato di gravidanza;
  • patologie esenti;
  • soggetti esenti in ragione dell'età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di polizia.

Agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio:

  • le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
  • le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

(a cura dell'avv. Giorgio Battisti)

(ultimo aggiornamento: 30/06/2011)

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