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L’assegno sociale 2011 è di 5424,90 |
una famiglia

RICONGIUNGIMENTO E COESIONE FAMILIARE

Ingresso e soggiorno per famiglia

Modalità di richiesta e di ottenimento del ricongiungimento e della coesione familiare

a. Chi può chiedere il ricongiungimento

Può richiedere il ricongiungimento familiare:
• il cittadino straniero titolare di Permesso di soggiorno CE o di titolo di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per famiglia.
• il cittadino italiano residente in Italia;
• il cittadino comunitario residente in Italia.

b. Chi può essere ricongiunto

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
• coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
• figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
• figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
• genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Se i presupposti per il ricongiungimento non possono essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni (ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati.

(Testo in vigore dal 5 novembre 2008 - D. Lgs n. 160/2008)

c. Requisiti per il ricongiungimento

Lo straniero che intende presentare domanda di ricongiungimento familiare deve dimostrare di disporre dei seguenti requisiti:
1. La disponibilità di un alloggio idoneo

Dimostrando di avere un contratto di locazione, comodato o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un’attestazione comunale secondo la quale l’alloggio, per i parametri previsti dalla legge provinciale di edilizia residenziale pubblica, può ospitare un numero di persone pari a quello che comporrà il nucleo familiare, oppure un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente. Dal 20 giugno 2007 sono cambiati in Trentino i parametri per l’idoneità degli alloggi ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2005. In particolare l’allegato 2, Tabella b), del DPP 18/09/2006, n. 18/76/Leg, così come modificato con DPP del 29/05/2007 n. 11-91/Leg, relativo al Regolamento di esecuzione della L.P. 15 del 2005, individua il numero di stanze da letto e la superficie utile minima per numero di componenti il nucleo:

Numero componentii il nucleo Superficie utile minima Numero minimo stanze da letto
2 45 1
3 55 2
4 60 2
5 65 2
6 75 3
7 90 3
8 95 3
9 105 4
10 115 5

2. La disponibilità di un reddito sufficiente

Il reddito che si deve dimostrare di percepire deve essere pari ad almeno l'importo dell’assegno sociale annuo (per il 2011 euro 5.577,00) aumentato della metà per ogni familiare convivente a carico. Se i familiari conviventi a carico sono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto non deve essere inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

3. La copertura sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne


Dimostrando di disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

d. Richiesta del nulla osta al ricongiungimento

La richiesta va inoltrata esclusivamente in via telematica collegandosi al sito del ministero dell'Interno. E' necessario registrarsi al sito, scaricare il programma, compilare la domanda e inviarla. La domanda viene registrata dal ministero dell'Interno e a seconda della provincia dove il richiedente risiede viene valutata dal Commissariato del governo/Prefettura competente territorialmente (in Trentino l'Ufficio competente è in Via Piave n. 3 a Trento). Il Commissariato del governo, ottenuto il parere positivo dalla Questura, convoca per iscritto il richiedente con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il richiedente dovrà consegnare al Commissariato del governo il giorno della convocazione la documentazione (in duplice copia) richiesta nella raccomandata. Se la documentazione è completa e corretta viene rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.
Per l'aiuto alla compilazione delle domande, in Trentino, oltre ai patronati, è disponibile il Cinformi sia a Trento che a Rovereto. I documenti da presentare al Cinformi per poter procedere alla compilazione (che sono gli stessi che si dovranno poi consegnare in duplice copia al Commissariato del governo) sono elencati nell'apposita scheda.

e. Certificato di matrimonio

Per ricongiungere il coniuge è necessario produrre in Italia il proprio certificato di matrimonio, con le seguenti caratteristiche:
- certificato di matrimonio internazionale rilasciato dal municipio
- certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dal consolato italiano del paese di provenienza
- certificato di matrimonio tradotto e apostillato da un notaio abilitato del paese di provenienza

f. La coesione familiare

La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il parente si trova in Italia. Presuppone i medesimi requisiti di parentela, reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione, documenti che devono essere tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare italiana nel proprio paese di provenienza:
• i requisiti di parentela, reddito e alloggio sono i medesimi che vengono richiesti per il ricongiungimento familiare;
• mentre per il ricongiungimento familiare i documenti che dimostrano il legame di parentela si presentano, insieme al nulla osta al ricongiungimento, direttamente presso le autorità diplomatiche italiane del paese di provenienza del parente da ricongiungere, per la coesione è necessario che detti documenti vengano tradotti e legalizzati presso l'autorità consolare italiano nel paese di provenienza, spediti in Italia e presentati all’atto della richiesta della coesione familiare;
• mentre per il ricongiungimento familiare e per la coesione con cittadini italiani o comunitari, la domanda va presentata alla Questura attraverso una prenotazione presso il Cinformi o presso gli Sportelli periferici, per la coesione con cittadini stranieri è necessario utilizzare il meccanismo postale (con la dicitura “conversione”);
• il familiare che richiede la coesione deve disporre di un permesso di soggiorno italiano che non sia scaduto da più di un anno;
• in caso di matrimonio in Italia è necessario che il coniuge che richiede la coesione familiare sia già titolare di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno;
• se si convive con un parente italiano entro il II grado, si può richiedere la coesione familiare con cittadino italiano: servono solo una autocertificazione di convivenza da parte dell’italiano e il certificato, tradotto e legalizzato presso il consolato italiano del paese di provenienza, che dimostrino il legame di parentela;
• la coesione ha le medesime modalità di ricorso al Giudice del Tribunale ordinario previste per il ricongiungimento familiare.

(a cura dell'avv. Giorgio Battisti)

(ultimo aggiornamento: 03/02/2012)

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