Modalità di richiesta dei diversi tipi di permessi di soggiorno
a. richiesta
Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza il cittadino straniero a soggiornare in Italia per un tempo determinato. Entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno alla Questura di Trento. Se l'ingresso è avvenuto per ricongiungimento familiare il permesso va chiesto al Commissariato del governo; se invece l'ingresso è avvenuto per lavoro, il permesso va chiesto al Cinformi (anche per lavoro stagionale) per i comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina rispettivamente a Trento e a Rovereto, e agli uffici degli enti pubblici convenzionati per il restante territorio (per lavoro non stagionale). A tutti i cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per una permanenza in Italia superiore a 90 giorni la Questura rileva le impronte digitali (art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 286/98).
a.1 richiesta tramite gli uffici postali
La richiesta del permesso di soggiorno deve essere inoltrata alla Questura competente per territorio attraverso la spedizione di un apposito kit da uffici postali abilitati (sportello Amico), ad esclusione di quelli per cui è necessario presentare richiesta direttamente in Questura. Si tratta di una busta contenente la modulistica e le istruzioni necessarie all’invio delle richieste di rilascio o rinnovo del proprio titolo di soggiorno.
Per un supporto alla compilazione dei moduli e per informazioni sui documenti da allegare lo straniero può valersi dell’ausilio della Provincia autonoma di Trento (Cinformi e i suoi sportelli territoriali) e dei Patronati.
Se l'ingresso è avvenuto con nulla osta per il ricongiungimento familiare il permesso va chiesto al Commissariato del governo; se invece l'ingresso è avvenuto per lavoro, il permesso va chiesto al Cinformi di Trento per i Compresori della Valle dell'Adige e della Vallagarina (anche per lavoro stagionale), e agli uffici degli enti pubblici convenzionati per il restante territorio (per lavoro non stagionale).
In seguito alla compilazione dei moduli e all’inserzione in busta degli allegati richiesti, lo straniero si deve recare presso un ufficio postale abilitato. L’impiegato verifica l’identità del richiedente e che nella busta vi siano i documenti essenziali richiesti all’immigrato e rilascia al cittadino straniero una ricevuta postale.
La procedura tramite gli uffici postali ha i seguenti costi: sul modulo gli stranieri devono apporre una marca da bollo di 14,62 euro; inoltre devono pagare 30 euro per la pratica al momento della spedizione e, infine, per i permessi superiori ai 90 giorni, è previsto il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico al costo di 27,50 euro.
La ricevuta rilasciata dagli uffici postali consente di permanere regolarmente sul territorio italiano fino all’ottenimento del permesso di soggiorno e, in fase di rinnovo del permesso, di rientrare al proprio paese in tutto l’arco dell’anno (purché il rientro avvenga direttamente, e non attraversando altri stati, e che venga prodotto anche l’originale o la copia del precedente permesso di soggiorno).
Ricevuto l’incartamento postale, la Questura controlla la regolarità della richiesta. Se mancano dei documenti la Questura può chiedere allo straniero di integrarli. Poi, tramite raccomandata e/o per SMS, al cittadino straniero viene comunicata la data in cui dovrà presentarsi in Questura per i rilievi fotodattiloscopici.
L’iter si conclude con il rilascio da parte della Questura medesima, di un permesso di soggiorno elettronico (si tratta di una tessera magnetica, simile a una carta di credito, con un microchip e una banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale).
a.2 richiesta diretta in Questura
Alcune tipologie di permessi di soggiorno devono essere richieste direttamente in Questura attraverso un appuntamento fissato presso il Cinformi:
- cure mediche (con visto)
- cure mediche (gravidanza)
- permesso di soggiorno familiare di cittadino italiano (entro il II grado)
- carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione (disc/ascendenti)
- gara sportiva
- giustizia
- minore età
- motivi umanitari
- status di apolide (prima richiesta e senza previa prenotazione)
- asilo politico (prima richiesta e senza previa prenotazione)
a. 3 efficacia delle ricevute
Secondo la direttiva del ministro dell'Interno del 5 agosto 2006, gli immigrati in possesso della ricevuta postale o di quella della Questura, perché in attesa della conclusione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, possono contare "sulla piena legittimità del soggiorno" e quindi continuare a godere dei diritti che derivano dallo stesso permesso di soggiorno rinnovato. Con la ricevuta si possono fare le stesse cose che sono consentite col permesso di soggiorno valido, ad esclusione della circolazione nell'area Schengen. In particolare è possibile:
1) Il rientro al proprio paese di provenienza
Con la ricevuta è possibile tornare nel Paese di provenienza e fare ritorno in Italia in qualsiasi momento purché: l’uscita e il rientro avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera; lo straniero esibisca il passaporto, la ricevuta della presentazione dell’istanza di rinnovo o di aggiornamento del titolo di soggiorno, copia o originale del titolo di soggiorno stesso; il viaggio non deve prevedere il transito in altri Paesi Schengen (salvo il Ministero lo autorizzi con un’apposita circolare). Gli effetti dei diritti esercitati cessano in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso.
2) Le pratiche per la patente
Sulla base della direttiva del ministro dell'Interno del 5 agosto 2006, la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
1. della ammissione e svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l’ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell’aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. dell’aggiornamento e duplicazione dei documenti di circolazione.
A condizione che l’interessato abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno prima della scadenza dello stesso, ovvero entro 60 giorni dalla scadenza.
3) La richiesta della carta d’identità
La circolare 16/2007, prevede che il cittadino straniero in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro così come per famiglia ha il diritto ad iscriversi all’ufficio anagrafe del Comune e quindi ottenere la carta d’identità.
La circolare 17/2007, chiarisce inoltre che anche i cittadini stranieri che stanno aspettando il rinnovo del permesso possono ottenere o rinnovare la carta d’identità. Con la sola esclusione della validità per l’espatrio, il documento potrà essere rilasciato (o rinnovato) a chi è già iscritto all'anagrafe e ha presentato la domanda di rinnovo nei tempi previsti dalla legge.
Le informazioni
Il Portale nazionale (www.portaleimmigrazione.it) e il Portale trentino (www.cinformi.it), forniscono tutte le informazioni necessarie sulle procedure di rilascio e di rinnovo del titolo di soggiorno.
E’ a disposizione un Call Center gratuito con un numero verde (800.309.309), nelle cinque lingue più parlate dagli immigrati in Italia (Arabo, Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo).
(a cura dell'avv. Giorgio Battisti)
(ultimo aggiornamento: 22/01/2012)