Per assumere una persona comunitaria o non comunitaria come lavoratore domestico bisogna effettuare la denuncia di assunzione all'Inps esclusivamente in via telematica.
PROCEDURA DI COMUNICAZIONE
La denuncia di assunzione si deve fare esclusivamente in via telematica collegandosi al sito dell’Inps e compilando un modulo apposito.
Le diverse variazioni all’interno dei rapporti di lavoro domestico vanno invece comunicate con le solite modalità di prima: modello SC39 cartaceo allo sportello; via posta, via e-mail (marina.d’andrea@inps.it); via fax al numero 0461 886887.
Assunzione di lavoratori appartenenti all’Unione Europea
Il lavoratore può essere assunto direttamente e deve essere in possesso del codice fiscale e di un documento di identità valido (passaporto o la carta di identità del paese d’origine).
Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). Sono equiparati ai cittadini dell’UE i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
Assunzione di lavoratori non comunitari
Per poter procedere all’assunzione, il lavoratore non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro (non stagionale), per famiglia o per altro tipo che dà diritto a lavorare, del passaporto e del codice fiscale. Dopo la comunicazione dell’assunzione all’Inps, il datore di lavoro dovrà compilare il contratto di soggiorno che deve essere sottoscritto da tutte le due parti. Il datore di lavoro dovrà conservare una fotocopia, mentre l’originale del contratto di soggiorno corredato dalla fotocopia della carta di identità del datore stesso dovrà essere consegnato al lavoratore (In Trentino il contratto di soggiorno non deve essere inviato da nessuna parte).
Comunicazione ospitalità
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 286/1998, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza:
- per i comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda presentare il modulo specifico ai rispettivi Commissariati di Polizia (Trento alla Questura);
- per gli altri comuni della provincia di Trento, presentare modulo specifico al Comune di riferimento dell'alloggio.
(ultimo aggiornamento: 14/01/2011)