I soggetti beneficiari di contributi sono tenuti a comunicare le eventuali variazioni che intendono apportare alle attività ed esibire la documentazione.
Realizzazione e verifica delle attività e iniziative finanziate
Comma 1)
I soggetti beneficiari di contributi sono inoltre tenuti a:
a) comunicare preventivamente per scritto al Servizio competente le eventuali variazioni che intendono apportare alle attività o alle iniziative ammesse a contributo, rispetto alla relazione presentata, specificandone le motivazioni;
b) consentire l'accesso alle stesse ai funzionari del Servizio competente incaricati del controllo dell'attività;
c) esibire la documentazione contabile e amministrativa in ogni momento in cui venisse richiesta da parte dei medesimi funzionari.
Comma 2)
Spetta al dirigente del Servizio competente valutare se ammettere, ai fini dell'erogazione del contributo, le variazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1).
Comma 3)
Qualora l'attività o l'iniziativa finanziata non venisse realizzata, o venisse realizzata in forma sostanzialmente ridotta rispetto a quanto prospettato, il dirigente del Servizio competente procederà alla revoca o riduzione proporzionale del contributo.
Comma 4)
Il dirigente del Servizio competente può consentire, in sede di consuntivo, la compensazione fra i diversi importi delle singole voci di spesa ammessa, fino ad un massimo del 25% dell'importo di ciascuna voce, qualora possa essere riconosciuto il sostanziale raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'intervento contributivo, fermo restando l'ammontare complessivo sia della spesa ammessa, sia del contributo assegnato, sia dei limiti di cui ai precedenti commi 1) e 2).
(ultimo aggiornamento: 13/10/2009)

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