La documentazione riguardo la rendicontazione deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo.
Comma 1)
In esecuzione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 16 della L.P. 13/90, gli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge citata, cui vengano concessi contributi ai sensi dell'articolo 16, nella rendicontazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate, dovranno presentare, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo, la seguente documentazione ai sensi dell'articolo 4 del DPGP 5 giugno 2000 n. 9-27/Leg.:
a) copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario a cui si riferisce l'attività svolta;
b) relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante e contenente:
1. la descrizione dell'attività agevolata dalla Provincia con indicazione della data di conclusione della medesima;
2. l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l'agevolazione ovvero all'attività oggetto di agevolazione;
3. la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;
4. i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali.
Comma 2)
In assenza della certificazione di cui alla lettera b) del precedente comma 1), dovrà essere allegata al consuntivo idonea documentazione comprovante le spese.
Comma 3)
Non possono essere considerate ammissibili le spese relative alla corresponsione del compenso al professionista che certifica la documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma 1).
Comma 4)
Il mancato rispetto del termine del 31 maggio per la presentazione della documentazione di rendicontazione comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate.
Comma 5)
E’ facoltà del dirigente del Servizio competente prorogare il termine di cui al precedente comma 1), in ogni caso per non più di 30 giorni, per comprovate e giustificate motivazioni, su richiesta da presentarsi per iscritto da parte degli interessati entro il 31 maggio.
Comma 6)
Qualora allo scadere della proroga la documentazione non fosse presentata, il contributo sarà definitivamente revocato e si procederà alla riscossione di quanto eventualmente erogato, ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.
Comma 7)
Il Servizio competente, dopo la presentazione del consuntivo da parte degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della L.P. 13/90, dovrà disporre tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare che il contributo erogato non sia superiore alla percentuale della spesa ritenuta ammissibile, risultante dal consuntivo, stabilita nel provvedimento di concessione.
Comma 8)
Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa, si provvederà alla rideterminazione d'ufficio, in misura proporzionale, del contributo; qualora invece le entrate risultassero maggiori delle uscite, il contributo verrà ridotto di un importo pari alla differenza delle stesse.
Comma 9) L'eventuale avanzo dell'anno precedente verrà recuperato in sede di erogazione dei finanziamenti successivi relativamente al terzo trimestre ed eventualmente anche al quarto, procedendo, se necessario, e comunque nel caso di cessazione dell'attività ammessa a contributo, al recupero ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.
Disposizioni generali
Comma 1)
Qualora la documentazione richiesta sia già in possesso dell'amministrazione provinciale i soggetti interessati possono farvi rinvio.
Comma 2)
Il Servizio competente può verificare in ogni momento la regolare effettuazione delle attività e degli acquisti ammessi a contributo, nonché la relativa documentazione.
(ultimo aggiornamento: 18/05/2011)

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