CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
Termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa rendicontazione, nonché criteri e modalità per l'erogazione di contributi a comuni e ad altri enti pubblici per le attività a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie ex articolo 16, comma 1 bis, della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, e s.m. recante "interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria".
La Provincia ̀può concedere contributi ai comuni e agli altri enti pubblici sia per la gestione di centri di accoglienza e per servizi per immigrati stranieri non comunitari sia per l'acquisto di arredi, attrezzature ed altri beni mobili durevoli strumentali.
Definizione degli ambiti di intervento, definizione delle spese ammissibili e determinazione dei contributi, criteri di valutazione delle domande e redazione della graduatoria, termini per l'avio e il completamento dell'attività.
I soggetti beneficiari di contributi sono tenuti a comunicare le eventuali variazioni che intendono apportare alle attività ed esibire la documentazione.
L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 16 della L.P. 13/90 è disposta mediante versamento in via anticipata di ratei trimestrali, previa richiesta da parte dell'ente interessato.
La documentazione per la rendicontazione dovrà essere trasmessa al Servizio competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività ammessa a contributo.