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giustizia
19/08/2010

INCOSTITUZIONALE “L’AGGRAVANTE DI CLANDESTINITÀ"

lo ha precisato la Corte costituzionale con una sentenza recente

Secondo la Corte Costituzionale la norma che prevede il reato di clandestinità è illegittima

Con la sentenza n. 249 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis del codice penale, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125. Con tale norma, il legislatore aveva inserito la cosiddetta "aggravante di clandestinità", prevedendo cioè l'applicazione di una circostanza aggravante ogniqualvolta il cittadino straniero abbia commesso un reato "trovandosi illegalmente sul territorio nazionale".
Secondo la Corte Costituzionale, tale norma è illegittima in quanto contraria all'art. 25 della Costituzione in materia di responsabilità penale personale. Il principio di legalità e della responsabilità penale personale prescrive, infatti, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Per la Corte Costituzionale, dunque, la qualità di immigrato "irregolare" diveniva con la norma del "decreto sicurezza" una sorta di "stigma", presupposto per un trattamento penalistico differenziato del soggetto contrario al principio di eguaglianza, al sistema internazionale dei diritti dell'Uomo e al principio di non-discriminazione.

Links correlati:
Sentenza Corte costituzionale

(ultimo aggiornamento: 19/08/2010)

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