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22/10/2008

RIFUGIATI E RICONGIUNGIMENTI

dal 5 novembre in vigore i decreti di modifica

Cambieranno dal prossimo 5 novembre le regole su rifugiati e ricongiungimenti familiari. In quella data entreranno infatti in vigore i due decreti legislativi.

Cambieranno dal prossimo 5 novembre le regole su rifugiati e ricongiungimenti familiari. In quella data entreranno infatti in vigore i due decreti legislativi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre, che modificano la disciplina per gli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale e per i ricongiungimenti familiari. Riconoscimento dello status di rifugiato: le novità Il decreto legislativo 159/2008 – informa una nota del ministero dell'Interno – prevede che lo straniero fino alla decisione della Commissione, potrà circolare solo in un luogo di residenza stabilito dal Prefetto, avrà l'obbligo di comparire di persona davanti alla Commissione e se presenterà domanda di asilo dopo aver subito un'espulsione sarà trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (Cie). Saranno rigettate le domande manifestamente infondate e carenti di presupposti per la concessione. Lo straniero potrà chiedere al Prefetto l'autorizzazione a restare in Italia per gravi motivi personali o di salute o, se rimpatriato, presentare ricorso tramite la rappresentanza diplomatica italiana. Ricongiungimenti familiari: le novità Il decreto legislativo 160/2008 prevede – afferma il Viminale – misure più severe sui ricongiungimenti familiari. Il diritto spetterà: al coniuge maggiorenne non legalmente separato; ai figli minori non coniugati, con il consenso dell'altro genitore; ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali; ai genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute. L'esame del Dna, a spese degli interessati, potrà sanare la carenza di documentazione o chiarire i dubbi sui legami di parentela. Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un'assicurazione sanitaria obbligatoria o l'iscrizione a pagamento al Servizio sanitario nazionale.

Links correlati:
Decreto Lgs. 159/08
Decreto Lgs. 160/08

(ultimo aggiornamento: 29/11/2011)

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