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05/06/2007

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LE VITTIME DI TRATTA

non condizionato alla denuncia o al parere del procuratore

Una circolare firmata dal ministro dell’Interno Amato consente alle questure di valutare la situazione delle vittime di tratta...

Una circolare firmata dal ministro dell’Interno Amato consente alle questure di valutare la situazione delle vittime di tratta. Secondo la circolare firmata dal ministro Amato (“Art. 18 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale”), il Questore, qualora accerti situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, può valutare autonomamente la situazione di concreto pericolo per la sua incolumità e, ove questa sussista, prescindendo dalla sua disponibilità a denunciare o a collaborare, può procedere al rilascio, nel più breve tempo possibile, del permesso di soggiorno. Il Questore può anche decidere di concedere il permesso di soggiorno per protezione umanitaria su segnalazione dei Servizi sociali, degli Enti locali o delle Associazioni, Enti o altri organismi privati i quali nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero. In questo caso, spetta al Questore valutare la gravità ed attualità del pericolo. Nella circolare si ricorda inoltre che il conseguente rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l’autorità giudiziaria. Non è nemmeno richiesto di acquisire il parere del procuratore della Repubblica. La circolare ha tra l’altro l’obiettivo di rendere omogenei, dal nord al sud Italia, gli interventi delle forze di polizia impegnate nella lotta alla tratta di esseri umani, individuando regole comuni, sulla base della normativa vigente, per la concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale alle vittime di tratta e riduzione in schiavitù.


(ultimo aggiornamento: 29/11/2011)

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