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Su "Titolarità del permesso di soggiorno" vedi anche:

Legge

D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. |
lavoratori

TITOLARITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Le prerogative che comporta la titolarità del permesso di soggiorno

Le prerogative che comporta la titolarità del permesso di soggiorno

La titolarità del permesso di soggiorno comporta le seguenti prerogative:

  • l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ed il conseguente rilascio della carta d’identità;
  • il rilascio del codice fiscale, che è una combinazione di numeri e di lettere con il quale il ministero delle Finanze identifica la persona; con il codice fiscale, quando la tipologia di permesso di soggiorno lo consente, si può essere assunti come lavoratori dipendenti, iniziare un'attività lavorativa autonoma, stipulare dei contratti (per esempio di affitto, di compravendita ecc.), aprire un conto corrente bancario;
  • il permesso di soggiorno per studio permette di lavorare fino a un massimo di 1040 ore all’anno cumulabili; questo permesso inoltre può essere convertito (nei limiti delle quote stabilite annualmente dal decreto flussi del Governo) in un permesso di soggiorno per lavoro; detta conversione non è necessaria quando lo straniero ha conseguito in Italia uno dei seguenti titoli academici:
    - Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
    - Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
    - Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
    - Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
    - Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno – 60 crediti), cui si accede con laurea;
    - Master Universitario di II livello (durata minimo 1 anno – 60 crediti universitari), cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.
    Nei quali casi si può procedere al rinnovo del permesso per lavoro restando in Italia e senza attingere al meccanismo delle quote; non è invece possibile a nessun titolo passare da un permesso di soggiorno per lavoro ad un permesso di soggiorno per studio;
  • il permesso di soggiorno stagionale può essere convertito in permesso di lavoro subordinato (nella vigenza e nei limiti delle quote disposte annualmente dal decreto flussi) dopo due ingressi successivi per lavoro stagionale (con almeno uno nell'anno precedente);
  • il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rinnovato in permesso per lavoro o per attesa occupazione, e rientra tra le tipologie che consentono il ricongiungimento familiare;
  • la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 22, comma 11, D. Lgs. 286/98), ottenendo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della medesima durata.
  • il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato richiesto nei termini di legge (60 giorni dalla sua scadenza) il rinnovo, o venga revocato o annullato, viene sanzionato penalmente: sono previsti la reclusione fino a tre anni e una ammenda di € 5.000,00 per ogni lavoratore irregolare.

(a cura dell'avv. Giorgio Battisti)

(ultimo aggiornamento: 22/01/2012)

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