Rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione (cod 05)
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero
e ai suoi famigliari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato (non entrato per lavoro stagionale) che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere iscritto all'anagrafe dei lavoratori in attesa di occupazione (ex liste di collocamento) per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Pertanto, è possibile chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per
attesa occupazione alla Questura di Trento tramite l'Ufficio postale abilitato compilando gli appositi moduli (kit),
almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno. Una volta ottenuto il rilascio del Permesso di
soggiorno, e comunque entro la scadenza della Tessera sanitaria, si deve chiedere all'Azienda sanitaria
competente per territorio il rinnovo dell'iscrizione al Servizio sanitario. Inoltre si deve confermare, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso, la dimora abituale al proprio Comune di residenza in provincia di Trento.
(ultimo aggiornamento: 31/01/2012)