Modalità di richiesta e prerogative del Permesso di soggiorno Ce
a. richiesta
Il 14 febbraio 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 (G.U. n. 24 del 30-1-2007), che da attuazione alla direttiva 2003/109/CE, relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Il decreto consente ai cittadini stranieri che abbiano maturato cinque anni di soggiorno regolare sul territorio italiano, di ottenere il rilascio del "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (ex Carta di soggiorno). Questo titolo di soggiorno sostituisce di fatto la carta di soggiorno e consente di ottenere un Permesso di soggiorno CE anche per i propri familiari, dimostrando l'idoneità dell'alloggio in cui vivono, in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale (in Trentino L.P. n. 15/2005) per l’edilizia residenziale pubblica o ai requisiti igienico-sanitari accertati dalla Asl competente per territorio.
Per ottenere il Permesso di soggiorno CE è necessario superare un test di conoscenza della lingua italiana
Il Ministero dell’Interno, con decreto 4 giugno 2010, ha fissato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere il suddetto permesso lo straniero deve dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue fissate dal Consiglio d’Europa. Per partecipare al test lo straniero deve presentare domanda telematica alla prefettura territorialmente competente.
“Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – stabilisce il decreto – lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.”
L’esame non è necessario per i figli minori di quattordici anni, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge; per lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. Sono le prefetture competenti in base al domicilio dei candidati a convocare i cittadini immigrati per lo svolgimento del test. Alla Prefettura spetta anche il compito di individuare in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento dell’esame, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.
Il Permesso di soggiorno CE e la carta di soggiorno
Il decreto sostituisce l’articolo 9 del Testo unico per l’immigrazione (D. Lgs. 286/1998) relativo alla Carta di soggiorno con il “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, che come la carta di soggiorno è a tempo indeterminato. Agli stranieri già titolari di Carta di soggiorno si applicano le norme del nuovo decreto legislativo. Inoltre, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla Carta di soggiorno, il riferimento si intende al Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo così come stabilito dal decreto legislativo n. 3/2007.
Modalità di richiesta del Permesso di soggiorno CE
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri famigliari, può chiedere alla Questura il "Permesso di soggiorno CE" per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), e lo può fare tramite l'Ufficio postale abilitato, compilando gli appositi moduli 1 e 2. La modalità di richiesta è pertanto la medesima di quella prevista per il rilascio dei permessi di soggiorno con invio postale.
Il Permesso di soggiorno CE - che è a tempo indeterminato - può essere richiesto anche per il coniuge, per i figli minori ultraquattordicenni conviventi e per i genitori conviventi a carico (i figli minori di 14 anni sono inseriti nel Permesso di soggiorno CE dei genitori). Il coniuge e i figli minori ultraquattordicenni conviventi devono provvedere a compilare un proprio modulo. Non può chiedere il Permesso di soggiorno CE lo straniero che soggiorna per motivi di studio o formazione professionale, o che è in Italia per protezione temporanea o per motivi umanitari, o soggiorna per asilo o ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, o è titolare di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal D. Lgs. 286/1998 e dal suo Regolamento di attuazione.
Diniego o revoca del permesso di soggiorno CE
Il Permesso di soggiorno CE è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza) nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale (arresto facoltativo in flagranza), o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio del Permesso di soggiorno CE il Questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati sopra citati. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato un permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del Permesso di soggiorno CE e contro la revoca dello stesso è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (art. 9, comma 3, D. Lgs. 286/98).
b. titolarità
Prerogative del Permesso di soggiorno CE
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del Permesso di soggiorno CE può:
La titolarità del Permesso di soggiorno CE comporta la possibilità, se ne sussistono i presupposti, di accedere:
Nei confronti del titolare del Permesso di soggiorno CE (o della carta di soggiorno) l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero appartenga ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423/56 o di cui all'art. 1 della legge n. 575/65 (persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità oppure indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso).
(a cura dell'avv. Giorgio Battisti)
(ultimo aggiornamento: 22/01/2012)