salta navigazione

CINFORMI - Centro informativo per l'immigrazione
Provincia Autonoma di Trento
carattere » riduci carattere ripristina dimensione iniziale carattere aumenta carattere
Sei qui: Home > Guide pratiche > Permesso di soggiorno > Durata e rinnovo del permesso di soggiorno

una famiglia felice

DURATA E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Durata e tempi per richiedere il permesso di soggiorno

Durata e tempi per richiedere il permesso di soggiorno

a) durata

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso (se richiesto), e non può essere comunque superiore:

  • a nove mesi, per lavoro stagionale;

  • ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata (il permesso é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali);

  • ad un anno per lavoro subordinato a tempo determinato;

  • a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.

b) rinnovo

Allo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno vengono rilevate le impronte digitali. Il D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che lo straniero può richiedere il permesso di soggiorno almeno:

  • novanta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno per il lavoro a tempo indeterminato;

  • sessanta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno per il lavoro a tempo determinato;

  • trenta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno per tutte le altre fattispecie.

La perdita del posto di lavoro non comporta la perdita del permesso di soggiorno; quest’ultimo potrà essere rinnovato per iscrizione alle liste di collocamento fino a sei mesi dalla data di scadenza del precedente permesso di soggiorno.

Non si può rinnovare o prorogare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l’interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (art. 13, comma 4, d.P.R. 31/08/1999, n. 394).

( a cura dell'avv. Giorgio Battisti)

(ultimo aggiornamento: 22/01/2012)

credits | copyright e policy ©2007 Provincia Autonoma di Trento - pagine a cura del CINFORMI - 38121 Trento (Italy) - via Zambra, 11 - tel +39 0461 405600 - fax +39 0461 405699