ENTRARE IN ITALIA
L'ingresso in Italia è consentito allo straniero, cioè tutti i cittadini che non appartengono ai paesi dell'Unione europea, in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
L'ingresso in Italia è consentito allo straniero, cioè tutti i cittadini che non appartengono ai paesi dell'Unione europea, in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Il visto di ingresso è comunque obbligatorio per soggiornare in Italia per più di 3 mesi. Solo i cittadini stranieri di alcuni paesi terzi possono entrare nell'Unione europea, e quindi in Italia, in esenzione di visto in ogni caso per non più di 3 mesi o nel limite stabilito dal visto, quando previsto, per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva.
Tutti i cittadini stranieri, cioè tutti i cittadini che non appartengono ai paesi dell'Unione europea, che intendono entrare in Italia, devono chiedere il visto di ingresso, salvo i casi di esenzione, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
È di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio italiano. Esse rilasciano il visto di ingresso, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dallo straniero.
I cittadini di alcuni paesi non dell’Unione europea, sono esentati dall'obbligo di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli stati membri dell'Unione europa per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 3 mesi per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva.
Il visto può essere di tipo individuale o collettivo. Quello individuale viene rilasciato al singolo e sul passaporto. Mentre il visto collettivo viene rilasciato a un gruppo di stranieri aventi la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto e in questo caso la durata del visto non potrà essere superiore a 30 giorni.
Lo straniero che intende fare ingresso in Italia con o senza visto per motivi di affari, cure mediche (per l’eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto.
Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen che attesti l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza.
Può richiedere il ricongiungimento familiare il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo politico o protezione sussidiaria, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiari e per attesa cittadinanza.
(ultimo aggiornamento: 27/02/2013)