Quando un cittadino straniero risiede in Italia, può chiedere di acquistare la cittadinanza sempre che non ci siano elementi ostativi per alcuni tipi di reato; il tempo della residenza varia dai tre ai 10 a seconda della condizione giuridica del cittadino straniero.
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Cosa devi fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.
Alla domanda devi allegare:
1) estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità* (originale + una fotocopia);
2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza* (originale + più una fotocopia);
3) certificato/i storico/i di residenza (in bollo);
4) titolo di soggiorno;
a) cittadini non -UE: fotocopia del permesso di soggiorno oppure del permesso soggiorno CE per i lungo soggiornanti;
b) cittadini UE : fotocopia dell’ attestato comunale di soggiorno;
5) stato di famiglia (in bollo);
6) modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
7) ricevuta di versamento del contributo di € 200,00;
8) marca da bollo da euro 14, 62;
9) certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado; (art.9,c.1,lett.a);
10) sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett.b);
11) documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1,lett.c);
12) certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato;(art.9 c.1, lett.e) - art.9 comma 1 lett.e) e art.16 comma 2);**
13) libretto di famiglia di origine (solo per cittadine albanesi) qualora sul certificato di nascita e sul certificato penale di origine non figuri il cognome di origine o da nubile.
*Gli atti di cui ai punti 1); 2) e 13) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
**In mancanza del documento di cui al punto 1) l’interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’ indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.
(ultimo aggiornamento: 23/09/2011)