Quando si contrae matrimonio con un cittadino italiano, si acquista la cittadinanza se il matrimonio è riconosciuto valido e si è residenti legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.
risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
sei residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.
Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:
estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
titolo di soggiorno;
atto integrale di matrimonio;
stato di famiglia;
certificato storico di residenza;
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide
Se sei rifugiato e non puoi produrre l’estratto dell’atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell’atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese. Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all’ integrazione. Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.
Domanda di cittadinanza italiana - modello A
(ultimo aggiornamento: 28/08/2009)